Art. 130. Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto ente nazionale per le Tre Venezie 1. All'art. 14 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il comma 2-bis, come inserito dall'art. 21, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilita', per gli alloggi gia' appartenenti al disciolto ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi gia' in gestione allo stesso ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potra' essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento.".