Art. 130.
               Disposizioni sul patrimonio immobiliare
           del disciolto ente nazionale per le Tre Venezie
 
  1.  All'art.  14  della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il
comma 2-bis,  come  inserito  dall'art.  21,  comma  6,  della  legge
regionale 12 febbraio 1998, n. 3, e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Gli  attuali  locatari  hanno  diritto  all'acquisto degli
alloggi  occupati  al   prezzo   ed   alle   condizioni   determinati
conformemente  a  quanto previsto dalla legge regionale n. 75/1982, e
successive    modifiche    ed    integrazioni,     ferma     restando
l'applicabilita', per gli alloggi gia' appartenenti al disciolto ente
nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera
b) del comma 1 dell'art.  11 della legge regionale 14 agosto 1987, n.
21. Per gli alloggi gia' in gestione allo stesso ente Tre Venezie, il
prezzo  calcolato  ai  sensi  dell'art.  70  della legge regionale n.
75/1982,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  potra'  essere
scontato  di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno
di conduzione antecedente al 1998, fino ad  un  massimo  del  40  per
cento.".