Art. 131. Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali pubblici 1. All'art. 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine dell'individuazione dei beni di cui al comma 2, le aziende per i servizi sanitari ed i comuni interessati provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da trasferire. Restano al patrimonio del comune i beni di cui all'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell'atto ricognitivo non abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale destinazione.". 2. Per le procedure espletate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell'atto ricognitivo, con le modalita' parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'art. 39 della legge regionale n. 49/1996, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il regolamento regionale dei contratti deve altresi' consentire il ricorso alla trattativa privata per l'alienazione di beni patrimoniali quando la scelta del contraente sia determinata da ragioni di interesse pubblico che individuino un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene oggetto della cessione.".