Art. 131.
Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali pubblici
 
  1.  All'art. 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Al fine dell'individuazione dei beni di cui al comma 2,  le
aziende  per  i  servizi sanitari ed i comuni interessati provvedono,
d'intesa, a redigere un atto  ricognitivo  dei  beni  da  trasferire.
Restano  al  patrimonio  del  comune i beni di cui all'art. 66, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  che  alla  data  della
redazione  dell'atto  ricognitivo  non abbiano effettiva destinazione
sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale destinazione.".
  2. Per  le  procedure  espletate  antecedentemente  all'entrata  in
vigore  della  presente legge, per le quali non si sia proceduto alla
redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano  le  condizioni
relative  alla  destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure
medesime possono essere  regolarizzate  con  la  redazione  dell'atto
ricognitivo,  con  le modalita' parimenti previste dal comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'art. 39 della legge regionale n. 49/1996, dopo il  comma  2,
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Il  regolamento  regionale  dei  contratti  deve  altresi'
consentire il ricorso alla trattativa privata  per  l'alienazione  di
beni  patrimoniali quando la scelta del contraente sia determinata da
ragioni di interesse pubblico che individuino un soggetto pubblico  o
privato  avente  scopi  istituzionali  di  pubblico  interesse, quale
possibile utilizzatore del bene oggetto della cessione.".