Art. 132.
                Cessione alloggi del disciolto ENIRP
 
  1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 dicembre 1979, n. 839, passati alla
Regione ai sensi dello stesso decreto e  da  quest'ultima  trasferiti
agli istituti autonomi per le case popolari in esecuzione della legge
regionale  8  giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprieta'
agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano  a
titolo  di  locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con
il pagamento del canone e delle spese  all'atto  della  presentazione
della domanda di acquisto.
  2.  La  cessione  in  proprieta'  degli  alloggi  di cui al comma 1
avviene su richiesta degli aventi diritto.
  3.  Lo  IACP,  accertata  la  sussistenza  delle   condizioni   per
l'alienazione,  accoglie  la domanda dandone notizia agli interessati
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della stessa.
  4.  La  deliberazione  di  cessione  deve  essere  adottata   entro
centoottanta giorni dalla presentazione della domanda di cessione.
  5.  La  stipulazione  del  contratto  deve intervenire entro trenta
giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
  6.  Il  consiglio  di  amministrazione  dello  IACP  e'  tenuto   a
presentare   all'organo   vigilante,   contestualmente   al  bilancio
consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei
termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e  le
eventuali  responsabilita'  e  le  azioni  svolte  per  dare corretta
attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Salva l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni previste
da  leggi  dello  Stato,  il  prezzo  di   cessione   in   proprieta'
dell'alloggio  e' determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui
al primo comma dell'art. 70 della legge regionale n. 75/1982.
  8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una
percentuale pari al  65  per  cento  quando  il  richiedente  sia  un
lavoratore  dipendente  o  pensionato  e  al 50 per cento negli altri
casi, indipendentemente dalle qualita' personali del richiedente.
  9. Nella determinazione del prezzo di cessione in  proprieta',  gli
enti  sono  autorizzati  a  detrarre dal predetto valore le eventuali
migliorie apportate dall'assegnatario.
  10. Il pagamento del prezzo puo' avvenire in un'unica  soluzione  o
ratealmente  in  non  piu' di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento
rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il  25
per  cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento
residuo e' dovuto un interesse, calcolato su base annua,  pari  all'8
per cento.
  11.  Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto di stipula
del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente
cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
  12. Le  somme  ricavate  dalle  cessioni  -  detratti  gli  importi
necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti
per   la   costruzione   degli   alloggi   ceduti  -  sono  destinate
esclusivamente all'acquisto,  al  recupero  ed  alla  costruzione  di
alloggi di edilizia sovvenzionata.