Art. 132. Cessione alloggi del disciolto ENIRP 1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli istituti autonomi per le case popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprieta' agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. 2. La cessione in proprieta' degli alloggi di cui al comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto. 3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della stessa. 4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro centoottanta giorni dalla presentazione della domanda di cessione. 5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4. 6. Il consiglio di amministrazione dello IACP e' tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilita' e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo. 7. Salva l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprieta' dell'alloggio e' determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'art. 70 della legge regionale n. 75/1982. 8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualita' personali del richiedente. 9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprieta', gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario. 10. Il pagamento del prezzo puo' avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non piu' di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo e' dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento. 11. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto. 12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.