Art. 133. Alienazione a favore dell'ERDISU di Udine dell'immobile casa dello studente dell'EFA 1. L'ente friulano di assistenza (EFA) e' autorizzato ad alienare all'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine (ERDISU) l'immobile denominato casa dello studente, sito in Udine, viale Ungheria, 43, gia' oggetto di contribuzioni regionali ai sensi delle leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e dell'art. 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'art. 67 della legge regionale n. 47/1991. 2. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui al comma 1 e' trasferito in capo al soggetto acquirente. 3. Sono revocati i contributi concessi all'EFA ai sensi delle norme di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla data di esecutivita' dell'atto di compravendita. 4. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l'ERDISU di Udine acquisisce il preventivo parere vincolante della direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruita', anche tenendo conto dell'importo dei contributi regionali precedentemente erogati al soggetto venditore.