Art. 133.
              Alienazione a favore dell'ERDISU di Udine
             dell'immobile casa dello studente dell'EFA
 
  1.  L'ente  friulano di assistenza (EFA) e' autorizzato ad alienare
all'ente regionale per il diritto allo studio universitario di  Udine
(ERDISU)  l'immobile  denominato  casa dello studente, sito in Udine,
viale Ungheria, 43, gia' oggetto di contribuzioni regionali ai  sensi
delle  leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e
dell'art. 24 della legge  regionale  1  febbraio  1991,  n.  4,  come
modificato dall'art. 67 della legge regionale n. 47/1991.
  2.  Il  vincolo  di destinazione dell'immobile di cui al comma 1 e'
trasferito in capo al soggetto acquirente.
  3. Sono revocati i contributi concessi all'EFA ai sensi delle norme
di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla  data  di  esecutivita'
dell'atto di compravendita.
  4.  Ai  fini  della  determinazione  del  prezzo  di compravendita,
l'ERDISU di Udine acquisisce il preventivo  parere  vincolante  della
direzione   provinciale   dei   servizi  tecnici  che  ne  valuta  la
congruita', anche tenendo conto dell'importo dei contributi regionali
precedentemente erogati al soggetto venditore.