Art. 134. Norme in materia di societa' finanziarie regionali 1. All'art. 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, la lettera a), come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, e' sostituita dalla seguente: "a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in societa' per azioni e societa' a responsabilita' limitata, gia' costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche: 1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purche' tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia; 2) imprese e societa' miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a., nonche' della quota eventualmente intestata ad altre societa' finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunita' europea; 3) societa' finanziarie, creditizie, nonche' societa' svolgenti attivita' di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.". 2. All'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 18/1966, alla lettera b), come sostituita dall'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, le parole "mediante assistenza finanziaria alle societa' predette, nonche' anche" sono sostituite dalle parole "mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonche', direttamente o". 3. All'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 8/1993, e' sostituita dalla seguente: "c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attivita': 1) di consulenza aziendale; 2) di formazione imprenditoriale; 3) di consulenza finanziaria; 4) di assistenza per scambi in compensazione; 5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine; 6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.". 4. All'art. 1 della legge regionale 18/1966, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la societa' finanziaria puo' compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.". 5. All'art. 2, primo comma, della legge n. 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 8/1993, e' sostituita dalla seguente: "c) che le partecipazioni della costituenda societa' finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole societa' di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre societa' dalla stessa gia' partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e societa' miste operanti nei paesi esteri ovvero societa' finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalita', analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'art. 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale.". 6. All'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1966, la lettera e), come sostituita dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 2/1992, e' sostituita dalla seguente: "e) che sia prevista la possibilita', nei casi in cui la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della societa' cui le stesse partecipazioni si riferiscono;". 7. All'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1966, la lettera f), come sostituita dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 2/1992, e' sostituita dalla seguente: "f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale n. 2/1992;". 8. All'art. 2 della legge regionale n. 18/1966, come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 8/1993, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. nel capitale delle societa' di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo prinio comma, lettera a).". 9. All'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 18/1966, le parole "L'obbligo di smobilizzo" sono sostituite dalle parole "Il limite decennale". 10. All'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, al primo comma, le parole da "Tale fondo" a "in particolare:", sono sostituite dalle seguenti "Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta societa', viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della societa' medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attivita' assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonche' della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:". 11. All'art. 1, primo comma, lettera c), della legge n. 22/1975, le parole "dell'Est europeo," sono sostituite dalle parole "diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19,". 12. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22/1975 e' abrogato. 13. All'art. 1 della legge regionale n. 22/1975, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Gli interventi a valere sul fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.". 14. All'art. 1 della legge regionale n. 22/1975, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.". 15. All'art. 1 della legge n. 22/1975, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Per tali operazioni la finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia S.p.a. osserva il disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 18/1966, con i limiti di cui all'art. 2, prima comma, lettera c) della legge regionale medesima.". 16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validita' fino alla conclusione o all'estinzione degli stessi. 17. Al fine di assicurare la piu' ampia capacita' e flessibilita' operativa della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a., il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/1975 puo' essere utilizzato per aumenti di capitale della societa' stessa. 18. Per le finalita' di cui al comma 17, l'amministrazione regionale e' autorizzata a chiedere, in qualita' di azionista di maggioranza della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a., la convocazione di un'assemblea straordinaria della societa', affinche', mediante utilizzo dello speciale fondo di dotazione di cui al comma 1, il capitale stesso sia aumentato gratuitamente, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, fino all'importo di lire 60 miliardi, da destinare per lire 10 miliardi alla costituzione presso la "Finfidi S.p.a. - Societa' finanziaria per la concessione di garanzie e fidi", ovvero presso la societa' derivante dalla fusione di cui al comma 22 del presente articolo, di mezzi finanziari da utilizzare, attraverso forme di collaborazione con la "Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.a.", per la prestazione di garanzie a fronte dei rischi connessi alle esportazioni, alle Societa' miste, nonche' agli investimenti effettuati all'estero. 19. L'operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 e' condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, funzionale all'efficace svolgimento delle attivita' individuate dal presente articolo. 20. All'art. 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole "e dalle societa' finanziarie a partecipazione regionale;" sono sostituite dalle parole "e dalle societa' finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime;". 21. L'art. 4 della legge regionale n. 31/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il fondo rischi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale.". 22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacita' operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la fusione tra la societa' finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo Societa' per azioni - Friulia Lis S.p.a. e la Finfidi S.p.a. - Societa' finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest'ultima. 23. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a., sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 24. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. e le societa' finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarieta' e sinergia necessarie alla realizzazione delle attivita' affidate alla finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attivita' stesse sono preordinate.