Art. 134.
         Norme in materia di societa' finanziarie regionali
 
  1. All'art. 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n.
18, la lettera a), come da ultimo modificata dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  regionale  11  marzo  1993,  n.  8, e' sostituita dalla
seguente:
  "a) mediante assunzione  di  partecipazioni,  da  smobilizzare,  di
norma,  entro  dieci  anni,  in  societa'  per  azioni  e  societa' a
responsabilita'  limitata,  gia'  costituite  o  da  costituire,  con
organizzazione   operativa  nel  territorio  regionale.  Le  suddette
partecipazioni possono riguardare anche:
   1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio
regionale, purche' tali interventi siano funzionali allo sviluppo  di
iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
   2)  imprese  e societa' miste operanti nei Paesi esteri diversi da
quelli individuati dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1991,  n.    19,
nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa
nel  territorio  regionale  con  una  partecipazione non inferiore al
cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella  della  finanziaria
regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a., nonche' della quota
eventualmente  intestata  ad altre societa' finanziarie istituite con
legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti  dai
programmi di intervento della Comunita' europea;
   3)  societa'  finanziarie,  creditizie, nonche' societa' svolgenti
attivita' di servizio  alle  imprese,  di  studio  o  di  propulsione
economica,  anche  operanti  al  di  fuori  del territorio regionale,
qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di  programmi
o  al  conseguimento  di  obiettivi  di  interesse  per  il  contesto
economico regionale.".
  2.  All'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 18/1966, alla
lettera b), come sostituita dall'art.  8  della  legge  regionale  20
gennaio  1992,  n. 2, le parole "mediante assistenza finanziaria alle
societa'  predette,  nonche'  anche"  sono  sostituite  dalle  parole
"mediante  assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a),
anche indipendentemente dalla partecipazione  agli  stessi,  nonche',
direttamente o".
  3.  All'art.  1,  primo comma, della legge regionale n. 18/1966, la
lettera c),  come  sostituita  dall'art.  1,  comma  2,  della  legge
regionale 8/1993, e' sostituita dalla seguente:
  "c)  mediante  assistenza  tecnica, amministrativa ed organizzativa
alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attivita':
   1) di consulenza aziendale;
   2) di formazione imprenditoriale;
   3) di consulenza finanziaria;
   4) di assistenza per scambi in compensazione;
   5)  di  guida  al  finanziamento  e  alla   capitalizzazione   con
particolare  riguardo  alla  prestazione  di servizi finalizzati alla
quotazione  sui  mercati  mobiliari  ed  all'emissione  di   cambiali
finanziarie  e  di  certificati  di  investimento,  alla  ricerca  di
partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;
   6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.".
  4. All'art. 1 della legge regionale 18/1966, il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente:
  "Per  l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c)
del  presente  articolo,  la  societa'  finanziaria   puo'   compiere
qualsiasi  operazione  finanziaria,  mobiliare  od immobiliare con la
sola esclusione della raccolta del  risparmio  e  dell'esercizio  del
credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.".
  5.  All'art. 2, primo comma, della legge n. 18/1966, la lettera c),
come sostituita dall'art.  2,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
8/1993, e' sostituita dalla seguente:
  "c)  che  le partecipazioni della costituenda societa' finanziaria,
previste dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1,  non  superino
la  misura  del  trentacinque  per  cento  del capitale delle singole
societa' di cui essa venga a far  parte,  tenuto  conto  anche  delle
quote  indirettamente detenute attraverso altre societa' dalla stessa
gia' partecipate.   Le partecipazioni possono  superare  il  predetto
limite  del  35  per  cento,  qualora  le stesse riguardino imprese e
societa' miste operanti nei paesi esteri ovvero societa'  finanziarie
o  di  servizio  alle  imprese  che  perseguano finalita', analoghe o
affini allo scopo previsto dal primo comma dell'art. 1 ovvero qualora
le  stesse  siano  finalizzate  ad  interventi  di  riconversione   o
ristrutturazione aziendale.".
  6.  All'art.  2,  primo comma, della legge regionale n. 18/1966, la
lettera e),  come  sostituita  dall'art.  9,  comma  1,  della  legge
regionale n. 2/1992, e' sostituita dalla seguente:
  "e)   che  sia  prevista  la  possibilita',  nei  casi  in  cui  la
finanziaria regionale  Friuli-Venezia  Giulia  -  Friulia  S.p.a.  lo
ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a
condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e
nel collegio sindacale della societa' cui le stesse partecipazioni si
riferiscono;".
  7.  All'art.  2,  primo comma, della legge regionale n. 18/1966, la
lettera f),  come  sostituita  dall'art.  9,  comma  1,  della  legge
regionale n. 2/1992, e' sostituita dalla seguente:
  "f)  che  le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in
coerenza con gli obiettivi generali del piano regionale  di  sviluppo
di   cui  alla  legge  regionale  24  gennaio  1981,  n.  7,  con  le
specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti
dal programma regionale di politica industriale  di  cui  alla  legge
regionale n.  2/1992;".
  8.  All'art.  2  della  legge  regionale n. 18/1966, come da ultimo
modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 8/1993, dopo il primo
comma, e' aggiunto il seguente:
  "In relazione a particolari esigenze, le  quote  di  partecipazione
della  finanziaria  regionale  Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.
nel capitale delle societa' di cui all'art. 1, primo  comma,  lettera
a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di
cui al medesimo prinio comma, lettera a).".
  9.  All'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 18/1966, le
parole "L'obbligo di smobilizzo" sono  sostituite  dalle  parole  "Il
limite decennale".
  10. All'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da
ultimo  modificato  dall'art.  4,  comma  2, della legge regionale 12
febbraio 1998, n. 3, al primo comma, le parole da "Tale fondo" a  "in
particolare:",   sono   sostituite   dalle   seguenti   "Tale  fondo,
appartenente al patrimonio della predetta societa', viene utilizzato,
sulla  base  di   un   programma   predisposto   dal   consiglio   di
amministrazione  della  societa' medesima ed approvato dall'assemblea
ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attivita' assumono
rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia  del  Friuli-Venezia
Giulia,   nonche'  della  nuova  impresa  nel  territorio  regionale,
riguardando in particolare:".
  11. All'art. 1, primo comma, lettera c), della legge n. 22/1975, le
parole "dell'Est europeo," sono sostituite dalle parole  "diversi  da
quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19,".
  12.  Il  secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22/1975
e' abrogato.
  13. All'art. 1 della legge regionale n. 22/1975, il terzo comma  e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  interventi  a  valere  sul  fondo  di cui al primo comma sono
attuati in coerenza agli obiettivi generali del  piano  regionale  di
sviluppo  di  cui  alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le
specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti
dal programma regionale di politica industriale  di  cui  alla  legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2.".
  14.  All'art.  1  della  legge  regionale n. 22/1975, dopo il terzo
comma, e' aggiunto il seguente:
  "La verifica dell'attuazione del programma di cui  al  primo  comma
interviene  in  sede  di  approvazione del bilancio della Finanziaria
regionale  Friuli-Venezia  Giulia   -   Friulia   S.p.a.   da   parte
dell'Assemblea,  in base ad apposita dettagliata informativa inserita
nella nota integrativa al bilancio stesso.".
  15.  All'art.  1  della  legge  n.  22/1975,  il  quarto  comma  e'
sostituito dal seguente:
  "Per  tali  operazioni  la  finanziaria  regionale  Friuli- Venezia
Giulia - Friulia S.p.a. osserva il disposto dell'art. 1  della  legge
regionale  n.  18/1966,  con i limiti di cui all'art. 2, prima comma,
lettera c) della legge regionale medesima.".
  16. Gli impegni contrattuali e  comunque  le  obbligazioni  assunte
sulla  base  di  disposizioni  modificate  o  abrogate  dal  presente
articolo mantengono validita' fino alla conclusione o  all'estinzione
degli stessi.
  17.  Al  fine di assicurare la piu' ampia capacita' e flessibilita'
operativa della finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia
S.p.a., il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale  n.  22/1975
puo' essere utilizzato per aumenti di capitale della societa' stessa.
  18.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  17,  l'amministrazione
regionale e' autorizzata a chiedere,  in  qualita'  di  azionista  di
maggioranza  della  finanziaria  regionale  Friuli-Venezia  Giulia  -
Friulia S.p.a., la convocazione di un'assemblea  straordinaria  della
societa',  affinche',  mediante  utilizzo  dello  speciale  fondo  di
dotazione di cui  al  comma  1,  il  capitale  stesso  sia  aumentato
gratuitamente,  ai  sensi  dell'art.    2442  del codice civile, fino
all'importo di lire 60 miliardi, da destinare per  lire  10  miliardi
alla  costituzione  presso  la "Finfidi S.p.a. - Societa' finanziaria
per la concessione di garanzie e fidi",  ovvero  presso  la  societa'
derivante  dalla fusione di cui al comma 22 del presente articolo, di
mezzi finanziari da utilizzare, attraverso  forme  di  collaborazione
con   la  "Societa'  finanziaria  di  promozione  della  cooperazione
economica con i Paesi dell'Est  europeo  -  FINEST  S.p.a.",  per  la
prestazione   di   garanzie   a   fronte  dei  rischi  connessi  alle
esportazioni,  alle  Societa'  miste,   nonche'   agli   investimenti
effettuati all'estero.
  19.  L'operazione  di  aumento  di  capitale  di cui al comma 17 e'
condizionata  alla  predisposizione  da  parte   del   consiglio   di
amministrazione  della  finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia -
Friulia S.p.a. di un piano di impresa e di riorganizzazione  interna,
da  sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea dei soci, funzionale
all'efficace svolgimento delle  attivita'  individuate  dal  presente
articolo.
  20.  All'art.  4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31
ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell'art.  14  della
legge  regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole "e dalle societa'
finanziarie a partecipazione regionale;" sono sostituite dalle parole
"e   dalle   societa'   finanziarie   partecipate,   direttamente   o
indirettamente,   dalla  Regione,  ovvero  esclusivamente  da  queste
ultime;".
  21. L'art. 4 della legge regionale n.  31/1996  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Il  fondo  rischi di cui all'art. 4, primo comma,
lettera  d),  della  legge  regionale  31  ottobre  1986,  n.  45,  e
successive  modifiche  ed integrazioni, puo' essere utilizzato per la
concessione  di  ogni  tipo  di  garanzia  riferita   ad   iniziative
economiche,  sia  nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia
Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese  con
organizzazione  operativa  nella  regione,  anche  al  di  fuori  del
territorio regionale.".
  22.  Al  fine di razionalizzare e potenziare la capacita' operativa
degli strumenti finanziari partecipati indirettamente  dalla  Regione
nei    settori    del   leasing   e   delle   garanzie   finanziarie,
l'amministrazione
regionale e' autorizzata a promuovere  la  fusione  tra  la  societa'
finanziaria  regionale  Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali
di sviluppo Societa' per azioni - Friulia Lis  S.p.a.  e  la  Finfidi
S.p.a.  - Societa' finanziaria per la concessione di garanzie e fidi,
anche previo riassetto della compagine azionaria di quest'ultima.
  23. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  promuovere  la
modifica  allo  statuto  della  finanziaria  regionale Friuli-Venezia
Giulia - Friulia S.p.a., sulla base  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo.
  24.  L'Amministrazione  regionale e' autorizzata a promuovere forme
di  collaborazione  e  coordinamento  tra  la  finanziaria  regionale
Friuli-Venezia  Giulia  -  Friulia S.p.a. e le societa' finanziarie e
creditizie  partecipate  dalla  Regione  al  fine  di  realizzare  le
condizioni   di   complementarieta'   e   sinergia   necessarie  alla
realizzazione delle attivita'  affidate  alla  finanziaria  medesima,
ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attivita' stesse sono
preordinate.