Art. 138.
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica  di
altre  leggi  regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi
sismici del 1976.
 
  1. All'art. 2, quarto comma, della legge regionale 23 agosto  1982,
n. 58, come modificato dall'art. 193 della legge regionale n. 5/1994,
e'  aggiunto il seguente periodo: "ed inoltre quelle conseguenti alla
composizione  delle  medesime  controversie  in  via  transattiva   o
attraverso conciliazione giudiziale.".
  2. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare i fondi di
cui  all'art.  2  della  legge  regionale 30 agosto 1984, n. 45, come
modificato dall'art. 54 della legge  regionale  n.  50/1990,  per  il
ripristino  delle  aree  occupate  dagli  insediamenti  abitativi  di
carattere provvisorio  nonche'  delle  aree  adibite  a  deposito  di
materiale  di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai
comuni anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale
prevista  dalle  vigenti  disposizioni, nei limiti di costo stabiliti
dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal  DPGR  8  aprile  1987,  n.
2289/SGS.
  3.  Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 settebre 1991,
n. 48, e' abrogato.
  4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2  fanno  carico
al  capitolo  8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  5. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai  comuni
i  fondi  di  cui  all'art.  2  della  legge  regionale n. 45/1984, e
successive modificazioni ed integrazioni,  per  il  ripristino  delle
aree  occupate  dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio
nonche' delle aree adibite a deposito di materiale di risulta,  anche
in  presenza  di perizie suppletive e di variante approvate in via di
sanatoria  dopo  l'ultimazione  dei  lavori,  nei  limiti  di   costo
stabiliti  dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n. 2281/SGS e 30 settembre 1996, n.
2874/SGS.
  6. In via di interpretazione autentica, l'indennita' di occupazione
prevista dall'art. 78, comma 5, della  legge  regionale  n.  26/1988,
riguarda  tutti  i periodi anteriori fino alla data del trasferimento
della proprieta' delle aree in capo al comune.
  7.  Nei  limiti  degli  importi  autorizzati dalla Giunta regionale
prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la
segreteria  generale  straordinaria  e'  autorizzata  a  concedere ai
comuni,  su  domanda  da  presentarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
predetta  data, i contributi di cui all'art. 10 della legge regionale
n. 30/1988, con le modalita' ivi previste, anche per opere diverse da
quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purche' si  tratti  di
interventi  volti  a  garantire l'integrale recupero strutturale e la
completa funzionalita' di opere ed impianti pubblici gia'  finanziati
in base alla legge regionale n. 63/1977.
  8.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico
al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  9.  Le  domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e
quelli  in  annualita'  costanti  di  cui  all'art.  11  della  legge
regionale  n.  30/1988,  come  modificato  dall'art.  96  della legge
regionale n.  50/1990, corredate della documentazione ivi prescritta,
sono presentate al comune competente per  territorio,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e,
successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad  esclusione  di
quelle  relative agli interventi previsti dall'art. 4, comma 3, della
legge regionale n.  30/1988.
  10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della legge
regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  rimangono  valide  limitatamente  alle  domande  in
relazione  alle  quali,  alla  predetta  data,  sia  stato notificato
l'avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata,  ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988.
  11.  I  soggetti  nei cui confronti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non sia stato notificato  l'avviso  di  cui  al
comma  10,  devono  confermare  la domanda entro novanta giorni dalla
predetta data.
  12.  Le  domande  dei  soggetti  confermanti  e  le  nuove  domande
presentate  entro  il termine di cui al comma 9 sono collocate in una
nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri  fissati  dall'art.  6
della   legge   regionale  n.  30/1988,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  13. Le nuove graduatorie sono approvate dal comune ed inviate  alla
segreteria  generale  straordinaria  entro  il  termine perentorio di
centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione
delle domande.
  14. L'amministrazione regionale  procede  alla  formazione  di  una
graduatoria  unica  regionale,  di  validita'  annuale,  nella  quale
confluiscono,  in  sede  di  prima  applicazione,  anche  le  domande
confermate a norma del comma 11.
  15.    Ad    esaurimento    delle    graduatorie    gia'   formate,
l'amministrazione regionale provvede a finanziare in via  prioritaria
i  progetti  esecutivi  e  le perizie giurate presentati a seguito di
avvisi sindacali notificati anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base
delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un
esercizio decadono di diritto.
  17.  Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, e' autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del  capitolo
8709  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno  1998,  il  cui
stanziamento e' elevato di pari importo per l'anno 1998.
  18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge
regionale   30/1988   prima  che  sia  stato  emesso  il  decreto  di
concessione del contributo in conto  capitale  o  del  contributo  in
annualita' costanti e la domanda dei benefici spettanti al "de cuius"
non  sia stata ripetuta nei termini previsti dall'art. 18 della legge
regionale n. 30/1988, la stessa puo' essere prodotta  dal  successore
per  causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di  subingresso
nel  procedimento  contributivo  di  cui  all'art. 18, comma 1, della
legge regionale n. 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  20.  I  provvedimenti  di  diniego  dei  contributi   eventualmente
disposti  per ragioni di tardivita' nella presentazione delle domande
di subingresso sono annullati e le relative domande  sono  valide  ai
fini della concessione dei contributi richiesti.
  21.  All'art.  42,  comma 1, della legge regionale n. 40/1996, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avuto anche  riguardo  alla
reale situazione e consistenza degli edifici.".
  22.    I    crediti    dell'amministrazione   regionale   derivanti
dall'applicazione dell'articolo' 39 della legge regionale n. 50/1990,
come da ultimo modificato  dall'art.  56  della  legge  regionale  n.
40/1996,  per  il  cui  recupero  sia stata intentata dai sindaci dei
comuni terremotati azione giudiziale, ai sensi  dell'art.  102  della
legge  regionale  8 giugno 1993, n. 37, sono annullati, in tutto o in
parte, con decreto del sindacofunzionario delegato,  qualora  risulti
che il convenuto abbia comunque utilizzato il contributo in lavori di
riparazione o di ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto
dagli eventi sismici.
  23. All'art. 39-ter della legge regionale n. 50/1990, come aggiunto
dall'art.  58  della  legge regionale n. 40/1996, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
  "1-bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in
conto interessi puo' essere altresi' emesso, ancorche' si  debba  far
luogo  alla  pronuncia  di  decadenza dei benefici in conto capitale,
quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei  lavori
realizzati nei termini, sempreche' gli stessi risultino eseguiti alla
data  in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale
dell'80 per cento.".
  24. All'art. 115, comma 1, della legge  regionale  n.  50/1990,  le
parole  "e  dalla  legge  5 marzo 1990, n. 46", sono sostituite dalle
parole: "dalla legge 5 marzo 1990, n. 46  e  dalla  legge  9  gennaio
1991,   n.   10,";  e  dopo  le  parole  "attestante  la  rispondenza
dell'impianto" sono aggiunte le parole: "o dell'intervento".
  25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di  entrata
in  vigore  delle  presente  legge, in conformita' all'art. 115 della
citata legge regionale n. 50/1990, come modificato dal comma 24, sono
fatte valide a tutti gli effetti.
  26.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 57 della legge regionale n.
37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall'esperimento  di
procedure  arbitrali  iniziate  prima  dell'entrata  in  vigore della
presente legge,  anche  se  non  definite  nel  giudizio,  che  siano
connesse  allo  svolgimento  di  contratti  d'appalto  o di incarichi
professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa
di  fronte  all'autorita'   giudiziaria   ordinaria,   questa   abbia
dichiarato,  con  sentenza,  la  sua incompetenza per essere stata la
controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o  nei  contratti,
ad arbitri.
  27.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 57, comma 1,   della legge
regionale n. 37/1993, sono estese alle spese ivi  previste  sostenute
dai comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  28. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale
n.  37/1993  decorre  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge.
  29. All'art. 10 della legge regionale n. 46/1993, il  comma  2-bis,
come  aggiunto  dall'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1995, n.
19, e' sostituito dal seguente:
  "2-bis. I crediti di cui al comma 1,  derivanti  dalla  concessione
dei  contributi  in  conto  capitale previsti dalle leggi regionali 7
giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977,  n.  63,
13   maggio   1988,   n.  30,  e  loro  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sono  annullati  con  decreto  del  sindaco-funzionario
delegato. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a
lire   2.000.000   sono   emanati  su  conforme  parere  dell'ufficio
legislativo e legale della Regione.".
  30. All'art. 1, comma 3,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.
40/1996,  le  parole "dall'art. 46 della legge regionale n. 63/1977 e
successive modificazioni  ed  integrazioni",  sono  sostituite  dalle
parole  "dai  capi  I  e  III del titolo III della legge regionale n.
63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni".
  31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/1996.
  32.  All'art.  10,  comma 6, della legge regionale n. 40/1996, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora prestino in via
temporanea la propria  attivita'  lavorativa  in  comuni  diversi  da
quello  di  appartenenza  sulla  base  di un rapporto convenzionale a
termine.".
  33. A parziale modifica del disposto di cui all'art. 10,  comma  7,
della  legge regionale n. 40/1996, e con effetto dall'1 gennaio 1997,
l'amministrazione regionale e' autorizzata a  rimborsare  ai  comuni,
fino  al  31  dicembre  2000,  le  spese  derivanti  dagli  incarichi
conferiti, ai sensi dall'art. 6 della  legge  regionale  16  novembre
1987,  n.  37,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 3 della legge
regionale n. 8/1996, con le  modalita'  ivi  previste,  al  personale
inquadrato  nei  ruoli  organici  degli  enti  indicati dall'art. 18,
secondo comma, della legge 11  novembre  1982,  n.  828,  secondo  il
procedimento  previsto  dalla  legge regionale 16 giugno 1983, n. 57,
ovvero al personale di ruolo delle pubbliche  amministrazioni,  anche
non  inquadrato nel ruolo organico dell'ente di appartenenza, secondo
il procedimento previsto dalla legge regionale n. 57/1983.
  34. In relazione agli incarichi indicati al comma 33, il termine di
cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n.  37/1987,  come  da
ultimo  prorogato  al  31  dicembre  1996  dall'art.  3  della  legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 8, e' stabilito al 31 dicembre 2000.
  35.  Il  rimborso delle spese di cui al comma 33 ai comuni da parte
della regione  e'  riconosciuto  per  i  rapporti  di  collaborazione
mantenuti  con  personale di ruolo titolare di incarico alla data del
31 dicembre 1996.
  36. Al comma 5 degli articoli 10 e  11  della  legge  regionale  n.
40/1996,  e'  aggiunto  il seguente periodo: "Fino alla medesima data
sono, altresi', rimborsate ai comuni le spese  per  il  personale  di
ruolo  destinato  a  sostituire quello inquadrato in base al presente
articolo che sia cessato dal servizio  per  dimissioni  o  per  altre
ragioni.".
  37.  La  disposizione  di  cui al comma 36 ha effetto dalla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 40/1996.
  38. All'art. 12, comma 2, della  legge  regionale  n.  40/1996,  e'
aggiunto,   in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  via  transitoria,
continuano altresi' a  trovare  applicazione  tutte  le  disposizioni
dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  30/1977, qualora alla data
dell'1 gennaio 1994 risulti essere gia' stata emessa la deliberazione
della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma,  nell'ambito  del
procedimento    di   approvazione   degli   elenchi   degli   edifici
rappresentativi di valori ambientali, storici,  culturali  ed  etnici
connessi con l'architettura locale.".
   39.   L'art.  14  della  legge  regionale  n.  40/1996,  e'  cosi'
modificato:
   a) al comma 2, sono abrogate le parole "Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,";
   b) al comma 5, le parole  "Gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
nonche'  i  maggiori  oneri  per  le  finalita'  di  valorizzazione e
diffusione", sono sostituite dalle parole "I maggiori  oneri  per  le
finalita'  di  valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al
comma 1".
  40. All'art. 33, comma 2, della legge regionale  n.  40/1996,  sono
abrogate le parole "con priorita' rispetto ad ogni altra categoria di
intervento  finanziata  in  base  a criteri uniformi stabiliti in via
amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici.".
  41. All'art. 37 della legge regionale n. 40/1996, dopo il comma  2,
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento
ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono
annullati. Per  effetto  dell'annullamento,  le  somme  eventualmente
versate  dagli  interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti
di autotutela sono loro restituite.  A  tal  fine,  l'amministrazione
regionale  e' autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei
sindaci dei comuni interessati, anche in deroga  alle  norme  vigenti
per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.".
  42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'art.
37 della legge regionale n. 40/1996, come aggiunto dal comma 41 fanno
carico  al  capitolo  8624  dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno
1998.
  43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione
normativa di cui all'art. 68,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
40/1996,  anche  interventi  di  ricostruzione  di  parti di edificio
demolite, nonche' la sistemazione di aree di  pertinenza  urbanistica
funzionali alla nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato "ex
albergo Savoia".
  44. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 104 della legge
regionale  n.  50/1990,  qualora  lo  stato degli edifici si trovi in
gravi condizioni di degrado e di  pericolo  per  la  sicurezza  degli
abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta
dei  materiali, la segreteria generale straordinaria e' autorizzata a
rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere  ogni
intervento  idoneo  a  garantire  l'abitabilita'  degli  edifici e la
sicurezza degli impianti.
  45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione  per  i
soli  interventi  sugli  edifici  ubicati  nel  comune di Lusevera in
relazione  ai  quali  erano  state  presentate  nei  termini,   prima
dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento
correttivo, ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 50/1990.
  46.  Le disposizioni previste dall'art. 70 della legge regionale 19
dicembre 1986, n.  55,  come  modificato  dall'art.  69  della  legge
regionale  n.  50/1990,  trovano  applicazione in favore dei soggetti
pubblici  ivi  considerati  anche  per  gli   oneri   connessi   alle
transazioni  ed  alle  conciliazioni giudiziali che pongono fine alle
controversie connesse all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere
ed interventi pubblici nonche' a quelle relative allo svolgimento  di
incarichi  professionali previsti dalle leggi regionali di intervento
nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
  47. L'assunzione delle spese derivanti dalle transazioni e' ammessa
a condizione che la stipula dell'accordo  transattivo  sia  preceduta
dal parere favorevole dell'ufficio legslativo e legale della regione.
  48.  Le  disposizioni  dei  commi  46  e  47  trovano  applicazione
limitatamente alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  49.  Rimangono  ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 2, quarto
comma, della legge regionale n. 58/1982,  come  modificato  dall'art.
193  della  legge  regionale  n. 5/1994, ed integrato dal comma 1 del
presente articolo.
  50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1
e 4 dell'art. 50  della  legge  regionale  50/1990,  come  modificato
dall'art. 38 della legge regionale 48/1991 prima che sia stato emesso
il  decreto  di  concessione  del  contributo  in conto capitale e la
domanda dei benefici spettanti al "de cuius" non sia  stata  ripetuta
nei  termini  previsti, la stessa puo' essere prodotta dal successore
per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge.
  51.  Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso
nel  procedimento  contributivo  di  cui  all'art.  50  della   legge
regionale  n. 50/1990 presentate oltre i termini ivi indicati e prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
  52.  I  provvedimenti  di  diniego  dei  contributi   eventualmente
disposti  per ragioni di tardivita' nella presentazione delle domande
di subingresso sono annullati e le relative domande  sono  valide  ai
fini della concessione dei contributi richiesti.