Art. 138. Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 1. All'art. 2, quarto comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, come modificato dall'art. 193 della legge regionale n. 5/1994, e' aggiunto il seguente periodo: "ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale.". 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare i fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall'art. 54 della legge regionale n. 50/1990, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonche' delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal DPGR 8 aprile 1987, n. 2289/SGS. 3. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 settebre 1991, n. 48, e' abrogato. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. 5. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai comuni i fondi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 45/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonche' delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori, nei limiti di costo stabiliti dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n. 2281/SGS e 30 settembre 1996, n. 2874/SGS. 6. In via di interpretazione autentica, l'indennita' di occupazione prevista dall'art. 78, comma 5, della legge regionale n. 26/1988, riguarda tutti i periodi anteriori fino alla data del trasferimento della proprieta' delle aree in capo al comune. 7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria generale straordinaria e' autorizzata a concedere ai comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 30/1988, con le modalita' ivi previste, anche per opere diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purche' si tratti di interventi volti a garantire l'integrale recupero strutturale e la completa funzionalita' di opere ed impianti pubblici gia' finanziati in base alla legge regionale n. 63/1977. 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. 9. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli in annualita' costanti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dall'art. 96 della legge regionale n. 50/1990, corredate della documentazione ivi prescritta, sono presentate al comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione di quelle relative agli interventi previsti dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 30/1988. 10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente alle domande in relazione alle quali, alla predetta data, sia stato notificato l'avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988. 11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l'avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data. 12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall'art. 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni. 13. Le nuove graduatorie sono approvate dal comune ed inviate alla segreteria generale straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande. 14. L'amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validita' annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11. 15. Ad esaurimento delle graduatorie gia' formate, l'amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto. 17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento e' elevato di pari importo per l'anno 1998. 18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualita' costanti e la domanda dei benefici spettanti al "de cuius" non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 30/1988, la stessa puo' essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge. 20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardivita' nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti. 21. All'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici.". 22. I crediti dell'amministrazione regionale derivanti dall'applicazione dell'articolo' 39 della legge regionale n. 50/1990, come da ultimo modificato dall'art. 56 della legge regionale n. 40/1996, per il cui recupero sia stata intentata dai sindaci dei comuni terremotati azione giudiziale, ai sensi dell'art. 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono annullati, in tutto o in parte, con decreto del sindacofunzionario delegato, qualora risulti che il convenuto abbia comunque utilizzato il contributo in lavori di riparazione o di ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto dagli eventi sismici. 23. All'art. 39-ter della legge regionale n. 50/1990, come aggiunto dall'art. 58 della legge regionale n. 40/1996, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi puo' essere altresi' emesso, ancorche' si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreche' gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale dell'80 per cento.". 24. All'art. 115, comma 1, della legge regionale n. 50/1990, le parole "e dalla legge 5 marzo 1990, n. 46", sono sostituite dalle parole: "dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10,"; e dopo le parole "attestante la rispondenza dell'impianto" sono aggiunte le parole: "o dell'intervento". 25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge, in conformita' all'art. 115 della citata legge regionale n. 50/1990, come modificato dal comma 24, sono fatte valide a tutti gli effetti. 26. Le disposizioni di cui all'art. 57 della legge regionale n. 37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall'esperimento di procedure arbitrali iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non definite nel giudizio, che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorita' giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri. 27. Le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 37/1993, sono estese alle spese ivi previste sostenute dai comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 28. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 37/1993 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 29. All'art. 10 della legge regionale n. 46/1993, il comma 2-bis, come aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, e' sostituito dal seguente: "2-bis. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto del sindaco-funzionario delegato. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 2.000.000 sono emanati su conforme parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione.". 30. All'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 40/1996, le parole "dall'art. 46 della legge regionale n. 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni", sono sostituite dalle parole "dai capi I e III del titolo III della legge regionale n. 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni". 31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/1996. 32. All'art. 10, comma 6, della legge regionale n. 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora prestino in via temporanea la propria attivita' lavorativa in comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine.". 33. A parziale modifica del disposto di cui all'art. 10, comma 7, della legge regionale n. 40/1996, e con effetto dall'1 gennaio 1997, l'amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare ai comuni, fino al 31 dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dall'art. 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 8/1996, con le modalita' ivi previste, al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel ruolo organico dell'ente di appartenenza, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale n. 57/1983. 34. In relazione agli incarichi indicati al comma 33, il termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 37/1987, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 8, e' stabilito al 31 dicembre 2000. 35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai comuni da parte della regione e' riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996. 36. Al comma 5 degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 40/1996, e' aggiunto il seguente periodo: "Fino alla medesima data sono, altresi', rimborsate ai comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni.". 37. La disposizione di cui al comma 36 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/1996. 38. All'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 40/1996, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In via transitoria, continuano altresi' a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale n. 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere gia' stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.". 39. L'art. 14 della legge regionale n. 40/1996, e' cosi' modificato: a) al comma 2, sono abrogate le parole "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,"; b) al comma 5, le parole "Gli interventi di cui al comma 2, nonche' i maggiori oneri per le finalita' di valorizzazione e diffusione", sono sostituite dalle parole "I maggiori oneri per le finalita' di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1". 40. All'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 40/1996, sono abrogate le parole "con priorita' rispetto ad ogni altra categoria di intervento finanziata in base a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici.". 41. All'art. 37 della legge regionale n. 40/1996, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'amministrazione regionale e' autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.". 42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 40/1996, come aggiunto dal comma 41 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. 43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 68, comma 1, della legge regionale n. 40/1996, anche interventi di ricostruzione di parti di edificio demolite, nonche' la sistemazione di aree di pertinenza urbanistica funzionali alla nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato "ex albergo Savoia". 44. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 104 della legge regionale n. 50/1990, qualora lo stato degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e di pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta dei materiali, la segreteria generale straordinaria e' autorizzata a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere ogni intervento idoneo a garantire l'abitabilita' degli edifici e la sicurezza degli impianti. 45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 50/1990. 46. Le disposizioni previste dall'art. 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'art. 69 della legge regionale n. 50/1990, trovano applicazione in favore dei soggetti pubblici ivi considerati anche per gli oneri connessi alle transazioni ed alle conciliazioni giudiziali che pongono fine alle controversie connesse all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici nonche' a quelle relative allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 47. L'assunzione delle spese derivanti dalle transazioni e' ammessa a condizione che la stipula dell'accordo transattivo sia preceduta dal parere favorevole dell'ufficio legslativo e legale della regione. 48. Le disposizioni dei commi 46 e 47 trovano applicazione limitatamente alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 49. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 2, quarto comma, della legge regionale n. 58/1982, come modificato dall'art. 193 della legge regionale n. 5/1994, ed integrato dal comma 1 del presente articolo. 50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 50 della legge regionale 50/1990, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 48/1991 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e la domanda dei benefici spettanti al "de cuius" non sia stata ripetuta nei termini previsti, la stessa puo' essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 51. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'art. 50 della legge regionale n. 50/1990 presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge. 52. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardivita' nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.