Art. 14.
      Ulteriori disposizioni in materia di attivita' estrattive
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettera e-bis),
della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come aggiunta  dall'art.
8,  comma  1, della legge regionale 21/1997, non trovano applicazione
per le attivita' di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  2
dell'art.    6-bis  della  legge  regionale  35/1986,  come  aggiunto
dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 agosto  1992,  n.  25,
sino  alla  data  di  avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del  provvedimento  di  approvazione  delle  rispettive
sezioni del PRAE.