Art. 14. Ulteriori disposizioni in materia di attivita' estrattive 1. Le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettera e-bis), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come aggiunta dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 21/1997, non trovano applicazione per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sino alla data di avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione delle rispettive sezioni del PRAE.