Art. 140.
 Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento
             della ricostruzione delle zone terremotate
 
  1. Nell'ambito del processo di completamento della ricostruzione  e
di  sviluppo  delle  zone  terremotate,  l'amministrazione regionale,
tramite  la  segreteria  generale  straordinaria,  e'  autorizzata  a
finanziare  le comunita' montane, la comunita' collinare e i consorzi
di sviluppo industriale per la costruzione, l'acquisto e  l'eventuale
ripristino,  miglioramento  e adattamento di immobili da assegnare in
locazione  o  ad  altro  titolo  a  soggetti  imprenditori  per  fini
produttivi.
  2.  Con deliberazione della giunta regionale sono fissati i criteri
e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  e  per   la
concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
  3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei
comuni classificati disastrati  o  gravemente  danneggiati  con  DPGR
0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' in quello dei comuni classificati danneggiati con il medesimo
provvedimento purche' ricompresi, anche in parte, nei territori delle
comunita' montane e della comunita' collinare.
  4.   L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  i
finanziamenti necessari per gli  interventi  di  miglioramento  e  di
adeguamento   impiantistico  degli  alloggi  a  carattere  definitivo
ricevuti in donazione dai  comuni  nell'ambito  delle  iniziative  di
solidarieta'  nazionale  ed  internazionale  conseguenti  agli eventi
sismici del 1976.
  5. Le domande di finanziamento di cui al comma  4  sono  presentate
dai  comuni  interessati alla segreteria generale straordinaria entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un
preventivo di spesa.
  6.  La  giunta  regionale, su proposta dell'assessore delegato alla
ricostruzione, stabilisce l'entita' dei finanziamenti di cui al comma
4, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione.
  7. Per gli interventi di cui al comma 4 l'amministrazione regionale
e' autorizzata a disporre  aperture  di  credito  nei  confronti  dei
sindaci  dei  comuni  interessati, anche in deroga alle norme vigenti
per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
  8. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo  8660  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno 1998, il cui stanziamento e'
elevato di pari importo per l'anno 1998.
  9. Per il completamento del  recupero  del  patrimonio  immobiliare
danneggiato  dagli  eventi  sismici,  l'amministrazione  regionale e'
autorizzata a concedere ai soggetti di cui  al  comma  10  contributi
annui   costanti   per   l'acquisto,   il   recupero,   l'adeguamento
tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse  destinazioni
di  immobili  gia'  adibiti  ad  attivita'  ricreative  o  culturali,
danneggiati dagli eventi sismici e  presso  i  quali,  alla  data  di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  non  sia  ripristinata
l'attivita' preesistente.
  10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9  i  comuni
classificati disastrati con il DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976,
e successive modificazioni ed integrazioni.
  11.  Le  domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9
sono presentate alla segreteria generale straordinaria entro  novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione della deliberazione di cui al comma 12.
  12. La giunta regionale, su proposta dell'assessore  delegato  alla
ricostruzione, stabilisce l'entita' dei contributi di cui al comma 9,
nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione.
  13.  La  spesa  riconosciuta  ammissibile  comprende  una quota non
superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9
per spese tecniche, generali e di collaudo,  nonche'  per  gli  oneri
derivanti  dall'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto per
l'intervento stesso.
  14. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzato, a partire
dall'anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.
  15. Le annualita' relative al limite di spesa di cui  al  comma  14
sono  iscritte  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
regionale nella  misura  di  lire  800  milioni  per  ciascuno  degli
esercizi  dal  1998 al 2000. Le ulteriori annualita' saranno iscritte
negli esercizi successivi.
  16. Al fine di completare il recupero  del  patrimonio  immobiliare
danneggiato  dagli  eventi  sismici,  l'amministrazione  regionale e'
autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di  cui
ai  commi  17  e  18  per  il  recupero totale o parziale di immobili
fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico ai
sensi della legge  1089/1939,  nei  quali,  alla  data  degli  eventi
sismici,   risultavano  in  atto  destinazioni  ad  uso  abitativo  o
produttivo, ancorche' non esclusive, anche  se  utilizzati  da  terzi
purche'  ubicati  nei  comuni  classificati disastrati con il DPGR n.
0714/Pres.  del  20  maggio  1976,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni  e  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia stato effettuato  l'intervento  di  recupero.
Nell'ambito  dell'intervento  di  recupero  possono essere effettuati
anche gli interventi indicati dall'art.  9,  comma  44,  della  legge
regionale n. 3/1998.
  17.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  comma 16 i
proprietari    degli    immobili    che    realizzino,    nell'ambito
dell'intervento   di   recupero,  il  ripristino  delle  destinazioni
abitative  o  produttive  e  degli   altri   spazi   eccedenti   tali
destinazioni,  da  utilizzare  dal  comune competente per territorio,
previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non  inferiore
a trenta anni.
  18.  I  contributi  di  cui  al  comma  16  possono essere altresi'
concessi ai comuni che acquistano in  proprieta'  tali  immobili  per
destinarli   a   finalita'   istituzionali,   culturali,   sociali  o
ricreative.  A  tal  fine  dovra'  essere   predisposta   un'apposita
relazione,  da  allegare  alla  domanda  di  contributo, che illustri
compiutamente le destinazioni individuate, nonche' la forma di futura
gestione.
  19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma  16
sono  presentate alla segreteria generale straordinaria entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione  della  deliberazione  di  cui  al  comma  20.  La domanda e'
corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare  e  da
un preventivo di spesa.
  20.  La  giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla
ricostruzione, stabilisce l'entita' dei contributi di  cui  al  comma
16,  i  criteri  e  le  modalita' per la loro concessione, nonche' le
condizioni per  la  stipula  di  un  apposito  accordo  di  programma
sottoscritto  anche  dall'eventuale  soggetto  gestore  e che preveda
finalita',  forme,  modalita'  di  partecipazione  finanziaria   alla
gestione e durata della stessa.
  21.  La  spesa  riconosciuta  ammissibile  comprende  una quota non
superiore  al  dodici  per  cento  dell'importo  dell'intervento   di
recupero  di  cui  al  comma  16  per  spese  tecniche, generali e di
collaudo, nonche' gli oneri derivanti dall'applicazione  dell'imposta
sul  valore  aggiunto per l'intervento stesso. Nell'ipotesi di cui al
comma   18   essa   comprende   altresi'   l'onere   per   l'acquisto
dell'immobile.
  22.  I  contributi  di  cui  al  comma 16 sono cumulabili con altre
analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e  da  altri
enti  pubblici,  anche  in  base  alle leggi di intervento nelle zone
terremotate.
  23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si  applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  della  legge regionale n.
63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
  24. Per le finalita'  previste  dal  comma  16  e'  autorizzato,  a
partire  dall'anno  1998,  il limite di spesa decennale di lire 1.000
milioni.
  25. Le annualita' relative al limite di spesa di cui  al  comma  24
sono  iscritte  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
regionale nella misura di  lire  1.000  milioni  per  ciascuno  degli
esercizi  dal  1998 al 2000. Le ulteriori annualita' saranno iscritte
negli esercizi successivi.
  26.  Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per
il ripristino degli edifici adibiti agli usi  di  cui  all'art.    40
della  legge regionale 11 gennalo 1982, n. 2, ancorche' l'insorgenza,
in corso d'opera, di eventi  dannosi  accidentali  abbia  determinato
l'impossibilita' di recupero degli edifici medesimi.
  27.  Per  gli  edifici  considerati  al comma 26, l'amministrazione
regionale e' autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori
oneri  necessari  a  garantire  il  raggiungimento   della   completa
funzionalita'  degli  edifici  medesimi,  anche attraverso interventi
ricostruttori.
  28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi  di
cui   al   comma   27   sono   presentate  alla  segreteria  generale
straordinaria entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  29.  Per  i maggiori oneri previsti dal comma 27, e' autorizzata la
spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1998  a  carico  del  capitolo
8687  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno  1998,  il  cui
stanziamento e' elevato di pari importo per l'anno 1998.
  30.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere una
sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al  comune  di  Venzone
per  il  primo  impianto  e  l'avvio del centro di documentazione sui
danni  sismici  e  sul  restauro  delle  strutture   architettoniche,
istituito nell'ambito del Museo della Terra di Venzone.
  31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30,
il  comune  presenta  domanda  alla segreteria generale straordinaria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, corredata di una relazione descrittiva dell'iniziativa nonche'
di un preventivo di spesa.
  32.  Per  la  sovvenzione  di  cui  al  comma 30, l'amministrazione
regionale e' autorizzata a disporre aperture di credito a favore  del
sindaco del comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per
quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo.
  33.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere una
sovvenzione straordinaria di lire 75  milioni  al  circolo  culturale
"Pradis   Grotte"   per  l'allestimento  dell'edificio  destinato  ad
attivita' museali e culturali site in localita'.
  34.  Per  conseguire  la  sovvenzione   di   cui   al   comma   33,
l'associazione  interessata presenta domanda alla segreteria generale
straordinaria entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  corredata da una relazione descrittiva degli
interventi e da un preventivo di spese.
  35.  Per  l'erogazione  della  sovvenzione  di  cui  al  comma  33,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a disporre aperture di
credito a favore del sindaco del comune di Clauzetto anche in  deroga
alle  norme  vigenti  per  quanto  attiene  i  limiti  di  oggetto e'
d'importo.
  36. Per l'intervento di cui al comma  33  trova  applicazione,  per
quanto  compatibile,  il titolo V della legge regionale n. 63/1977, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  37. Per le finalita' previste dal comma 33 e' autorizzata la  spesa
di  lire  75  milioni  a  carico  del  capitolo  8660  dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno 1998, il cui stanziamento e'
elevato di pari importo.
  38.  Per le finalita' previste dal comma 30 e' autorizzata la spesa
di lire 300 milioni per  l'anno  1998  a  carico  del  capitolo  8736
(2.1.232.3.06.06)  che  si istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio
per  l'anno  1998  alla  rubrica  n.  31  -  programma  5.1.1 - spese
d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI -  con  la  denominazione
"Sovvenzione straordinaria al comune di Venzone per il primo impianto
e  l'avvio  del  centro  di  documentazione  sui  danni sismici   sul
restauro delle strutture architettoniche" e con  lo  stanziamento  di
lire 300 milioni per l'anno 1998.
  39.  Per  gli  interventi  di  cui  ai  commi  1,  4, 9, 16 e 30 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo  V
della  legge  regionale  n.  63/1977,  e  successive modificazioni ed
integrazioni.
  40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi  emergenti  nel
processo  di  completamento  della  ricostruzione e di sviluppo delle
zone  terremotate,  in  un  quadro  multilaterale  che  raccordi   le
competenze  del  consiglio regionale, dell'amministrazione regionale,
delle amministrazioni locali e dello Stato, e' istituita la  consulta
per  i  problemi  della  ricostruzione  con  il  compito di formulare
proposte e di fornire orientamenti agli  organi  istituzionali  della
Regione  per un'efficace azione legislativa ed amministrativa volta a
dare definitiva soluzione al problemi ancora aperti.
  41. La consulta e'  organismo  del  consiglio  regionale,  ha  sede
presso  la  rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco,
4, e presenta semestralmente al  Consiglio  regionale  una  relazione
sulla  propria  attivita' e sullo stato del processo di completamento
della ricostruzione delle zone terremotate.
  42. La consulta e' composta:
   a) dal  presidente  della  commissione  permanente  competente  in
materia del consiglio regionale, in qualita' di presidente;
   b) dall'assessore delegato alla ricostruzione;
   c)    dal   presidente   dell'associazione   dei   sindaci   della
ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
   d)  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  gruppi  consiliari
presenti in consiglio regionale;
   e)  da  un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e
UNCEM;
   f) da  tre  rappresentanti  dell'associazione  dei  sindaci  della
ricostruzione del Friuli terremotato;
  43. Il presidente dell'associazione dei sindaci della ricostruzione
del Friuli terremotato puo' essere delegato, anche in via permanente,
a presiedere la consulta.
  44.  Partecipano  al  lavori  della consulta il segretario generale
straordinario per la ricostruzione del Friuli  ed  il  dirigente  del
servizio affari generali e della consulenza della segreteria generale
straordinaria.
   45. Le funzioni di segreteria della consulta sono assicurate da un
dipendente  regionale,  avente  qualifica  non  inferiore a quella di
consigliere, designato  dal  presidente  della  consulta  ovvero  dal
delegato permanente a presiederla.
  46.  Con  provvedimento  di  convocazione  della  consulta, possono
essere di volta in  volta  invitati  a  partecipare  ai  lavori,  con
riferimento  agli  argomenti  iscritti  all'ordine  del  giorno,  gli
assessori  regionali   eventualmente   interessati,   assistiti   dai
direttori  regionali  e  funzionari competenti, i parlamentari eletti
nelle circoscrizioni regionali, i sindaci dei comuni  terremotati,  i
presidenti  degli  enti  pubblici territoriali ed istituzionali della
Regione, nonche'  esperti  esterni  all'amministrazione  regionale  i
quali,  per  la  specifica  competenza  posseduta, possono portare un
utile contributo al lavori della consulta.
  47. La consulta e' convocata su  iniziativa  del  presidente  o  di
almeno un terzo dei componenti.
  48.  La  convocazione  avviene  mediante  avviso,  sottoscritto dal
presidente, da comunicarsi a ciascuno dei  componenti  almeno  cinque
giorni  prima  della  riunione,  salvo casi eccezionali di comprovata
urgenza. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del
giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
  49. Le riunioni della consulta sono valide con la presenza dei  due
terzi  dei  componenti  appartenenti  alle  categorie  indicate dalle
lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente  espressi.    In
caso di parita' prevale il voto del presidente.
  50.  Ai  componenti  esterni  appartenenti  alle categorie indicate
dalle lettere c), e) ed f) del comma 42  compete  il  trattamento  di
missione  ed  il  rimborso  delle  spese  nella misura prevista per i
dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
  51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al  capitolo  150
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  52. Le domande di finanziamento eventualmente  presentate  oltre  i
termini  di  legge fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e  76  della
legge   regionale   n.   63/1977,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni,  dagli  enti  pubblici  diversi  dai  comuni   per   la
realizzazione  di  opere ed impianti pubblici nelle zone terremotate,
sono  fatte  salve  agli  effetti  del  conseguimento  del   relativi
benefici, anche in deroga all'ordine delle competenze derivanti dalla
classifica delle opere ed impianti pubblici medesimi.
  53.  Sono  fatti  salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi
prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai  sensi
dell'art.  19  della  legge  regionale  n.  2/1982,  come  sostituito
dall'art.  43 della legge regionale n. 26/1988 a favore  di  soggetti
che,  muniti  di  ogni  altro  requisito di legge, abbiano acquistato
solamente la nuda proprieta' dell'alloggio danneggiato  dagli  eventi
sismici, anziche' la proprieta' piena ed esclusiva.
  54.  I  provvedimenti  di  autotutela  eventualmente adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento
ai provvedimenti di concessione fatti salvi a  norma  del  comma  53,
sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente
versate  dagli  interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti
di autotutela sono loro  restituite  su  domanda  da  presentarsi  al
comune  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  A  tal   fine,   l'amministrazione   regionale   e'
autorizzata  a  disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei
comuni interessati, anche in deroga alle  norme  vigenti  per  quanto
attiene ai limiti di oggetto e di importo.
  55.  Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  56.  Le  domande di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale
n.  40/1996,  pervenute   in   ritardo   alla   segreteria   generale
straordinaria  per  il tramite del comune, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti
contributivi, purche' presentate al comune medesimo entro  i  termini
utili ivi fissati.
  57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti
prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente legge sulle
domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla  loro  tardiva
acquisizione  agli atti della segreteria generale straordinaria, sono
annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei  procedimenti
contributivi   sono  fatte  valide  ai  fini  della  concessione  dei
contributi, fermo  restando  ogni  altro  requisito  richiesto  dalle
vigenti disposizioni.
  58.  Gli  interventi  di  ricostruzione  delle  unita'  immobiliari
realizzate con i  contributi  della  legge  regionale  n.  63/1977  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, direttamente dai soggetti
interessati o dai comuni in seguito a delega dei soggetti stessi,  su
aree  a  questi  assegnate  in via provvisoria dal comune in pendenza
delle  procedure  espropriative,  sono  fatti  salvi   agli   effetti
urbanistico-edilizi  e  contributivi,  in  seguito  alla  cessione in
proprieta' agli aventi diritto delle unita' immobiliari  ricostruite,
ancorche'  all'origine  le concessioni edilizie ed i provvedimenti di
concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei soggetti
privati in assenza del requisito della titolarita' del diritto  reale
sui terreni interessati dalla ricostruzione.
  59.  Le  assegnazioni  di finanziamento disposte a domanda di parte
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge  in
relazione  alle  opere  pubbliche  di competenza dei comuni, ai sensi
degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge  regionale  n.  63/1977  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, in difetto del programma
annuale adottato nelle forme  di  legge,  possono  essere  confermate
dalla  segreteria generale straordinaria sulla base dell'acquisizione
successiva del programma sopra indicato.
  60. I comuni che, anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore
della   presente  legge,  abbiano  dovuto  effettuare  interventi  di
rifacimento del manto di copertura degli  edifici  ricostruiti  negli
ambiti  unitari  o  su  delega  degli interessati, a causa di carenze
progettuali o costruttive evidenziatesi in  occasione  di  condizioni
atmosferiche,  particolarmente  avverse, possono ottenere il rimborso
delle   relative   spese   presentando   alla   segreteria   generale
straordinaria,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione
giustificativa.
  61. Per le spese di cui al comma 60, l'amministrazione regionale e'
autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei  sindaci
dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto
attiene ai limiti di oggetto e di importo.
  62.  Per le finalita' previste dal comma 60 e' autorizzata la spesa
di lire 60  milioni  a  carico  del  capitolo  8660  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno  1998,  il  cui  stanziamento  e'
elevato di pari importo per l'anno 1998.
  63.   Non  si  fa  luogo  alla  revoca  dei  finanziamenti  erogati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art.  71 della legge regionale n. 63/1977, come da  ultimo
modificato  dall'art.  28 della legge regionale n. 50/1990, in favore
di cooperative edilizie a proprieta' divisa che si trovino  in  stato
di  liquidazione  coatta amministrativa, ancorche' alla predetta data
gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o non si siano potuti
assegnare ai soci prenotatali in conformita' all'oggetto sociale.
  64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie  indicate
al  comma  63,  che risultino ultimati alla data di entrata in vigore
della presente legge, i  commissari  liquidatori  hanno  facolta'  di
chiedere  all'amministrazione  regionale  l'erogazione  della rata di
saldo  dei  finanziamenti  concessi,   dietro   presentazione   della
documentazione   prevista  dall'art.  72  della  legge  regionale  n.
63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
  65. Per gli alloggi rimasti inultimati  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all'art. 71 della
legge regionale n. 63/1977, sono riconosciuti, in via definitiva, per
l'importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative edilizie
fino  alla  predetta  data  e  le  quote  di finanziamento non ancora
corrisposte  alla  data  medesima  sono  revocate  dalla   segreteria
generale straordinaria.
  66.  In  deroga  ai  divieti  posti  dalle  vigenti disposizioni di
intervento nelle zone terremotate,  i  commissari  liquidatori  delle
cooperative   edilizie  sono  autorizzati  ad  alienare  gli  alloggi
realizzati con i finanziamenti  previsti  dalla  legge  regionale  n.
63/1977, ancorche' non ultimati.
  67.  In  luogo delle anticipazioni previste dall'art. 1 della legge
regionale n.  52/1988,  come  modificato  dall'art.  29  della  legge
regionale  11  settembre  1991, n. 48, l'amministrazione regionale e'
autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori
per causa di morte, al di  fuori  dei  casi  indicati  al  comma  68,
contributi  in  conto  capitale di importo pari a lire 25 milioni per
alloggio,  senza  necessita'  di  prestazione  di  garanzia  reale  o
personale.
  68.     Le    anticipazioni    erogate    agli    aventi    diritto
dall'amministrazione regionale prima della data di entrata in  vigore
della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 52/1988, come
modificata  dalla  legge  regionale  n.  48/1991,  sono convertite in
contributi  in   conto   capitale   per   l'ammontare   delle   somme
effettivamente  erogate  a ciascun socio. L'importo complessivo delle
rate di ammortamento  rimborsate  semestralmente  all'amministrazione
regionale  fino  alla data di entrata in vigore della presente legge,
al netto degli  interessi  eventualmente  corrisposti  per  ritardato
pagamento,  sono  computate  in  aumento  del contributo previsto dal
comma 70.
  69. In conseguenza della conversione delle  anticipazioni  a  norma
del   comma   68,   l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad
abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della  data  di
entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie
fideiussorie  prestate  ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, della legge
regionale n.  52/1988.
  70. In favore dei  soggetti  indicati  al  comma  73,  nonche'  dei
soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma
68,  l'amministrazione  regionale e autorizzata a concedere, anche in
deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti  disposizioni,  un
ulteriore  contributo  in  conto  capitale,  determinato ai sensi dei
commi 71 e 72, senza necessita' di prestazione di  garanzia  reale  o
personale, allo scopo di consentire l'acquisto della proprieta' degli
alloggi inseriti nell'attivo di liquidazione.
  71.  Per  gli  alloggi  muniti  del certificato di abitabilita', il
contributo di cui al comma 70 e' determinato  nella  percentuale  del
cinquanta  per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo
al prezzo di acquisto non superiore al  valore  di  stima  attribuito
dall'autorita'  giudiziaria  in  sede  di  esecuzione immobiliare, al
netto delle somme gia'  versate  o  comunque  dovute  dai  soci  alle
cooperative  edilizie,  ed  altresi' al netto delle somme relative ai
contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma
del comma 68.
  72.  Per  gli  alloggi  non  ultimati,  privi  del  certificato  di
abitabilita',  il  contributo di cui al comma 70 e' finalizzato anche
al completamento dei  lavori  ed  e'  determinato  nella  percentuale
dell'ottanta  per cento della spesa ammissibile definita al comma 71,
avuto  riguardo  al  valore  di   stima   attribuito   dall'autorita'
giudiziaria   incrementato  di  un  terzo,  corrispondente  al  costo
forfetario dei lavori di ultimazione.
  73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma  67,
le  domande  sono  presentate  alla segreteria generale straordinaria
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  tramite  i commissari liquidatori delle cooperative
edilizie:
   a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreche' non abbiano gia'
beneficiato dell'anticipazione regionale  di  cui  all'art.  1  della
legge  regionale n. 52/1988, come modificato dall'art. 29 della legge
regionale n. 48/1991;
   b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari
dei  singoli  alloggi,  sempreche'  non  abbiano   gia'   beneficiato
dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).
  74.  Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70,
le domande sono presentate, negli stessi termini e  con  le  medesime
modalita'  dai  soggetti  indicati  al comma 73, nonche' dai soggetti
beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68.   Le
domande  devono  essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  attestante  l'importo  complessivo  delle  rate
semestrali  di  ammortamento  eventualmente rimborsato ai sensi della
legge regionale n. 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
  75. I soggetti previsti dal comma  73  devono  presentare,  con  le
modalita'  ivi  previste,  un'unica  domanda  diretta  a conseguire i
benefici indicati ai commi 67 e 70.
  76. In caso di decesso del richiedente prima che sia  stato  emesso
il  decreto  di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70,
la relativa domanda puo' essere ripetuta, con le  modalita'  indicate
al  comma  73  e  negli  stessi  termini  ivi  previsti, da almeno un
successore per causa di morte del soggetto deceduto.
  77,  La  domanda  presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al
76, deve contenere la dichiarazione  che  si  intende  conseguire  la
proprieta'   dell'alloggio   cooperativo   inserito   nell'attivo  di
liquidazione.
  78. Il contributo previsto dal comma 67, nonche' quello indicato al
comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma  68  dell'importo
complessivo,  delle  rate  di  ammortamento rimborsate semestralmente
all'amministrazione regionale fino alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sono  concessi, anche cumulativamente, dalla
segreteria generale straordinaria, dietro presentazione dell'atto  di
acquisto   dell'alloggio   e  di  una  dichiarazione  rilasciata  dai
commissari liquidatori attestante l'entita'  della  spesa  ammessa  a
contributo, come definita ai commi 71 e 72. L'erogazione dei medesimi
contributi  e'  disposta in un'unica soluzione per gli alloggi muniti
del certificato di abitabilita' e, per gli altri alloggi, secondo  le
seguenti modalita':
   a)   in   ragione   dell'ottanta   per   cento   del   contributo,
contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
   b) per  la  parte  residua,  dopo  l'accertamento  della  regolare
esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilita'.
  79. L'acquisto del diritto di proprieta' degli alloggi da parte dei
soci   o   dei   loro   aventi   causa  produce  gli  stessi  effetti
dell'assegnazione e dispiega altresi' efficacia sanante nei confronti
dei    finanziamenti    disposti    dall'amministrazione    regionale
anteriormente  alla  da'ta  di entrata in vigore della presente legge
per la realizzazione degli alloggi medesimi.
  80.  Trovano  applicazione  nei  confronti  dei   beneficiari   dei
contributi  del presente articolo le disposizioni contenute nell'art.
66 della legge  regionale  n.  63/1977,  come  da  ultimo  modificato
dall'art.  7 della legge regionale n. 48/1991. I divieti quinquennali
ivi previsti decorrono dalla data del decreto di concessione per  gli
alloggi  muniti  del  certificato  di  abitabilita'  e dalla data del
rilascio del predetto certificato per gli alloggi non  ultimati  alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  81.  Per  le  finalita'  previste  dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 e'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli   anni   1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno  1998,  il  cui
stanziamento e' elevato di pari importo e  la  cui  denominazione  e'
modificata  con  la  sostituzione della parola "Anticipazioni" con la
parola  "Contributi"  e  l'aggiunta     in  fine,  dopo   la   parola
"liquidazione",  della  locuzione  "ovvero  acquisiscono  tali unita'
abitative dalle stesse".
  82. Per le finalita' previste dal combinato disposto degli articoli
8 e 10 della legge regionale n. 30/1977, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  e  dell'art.  6, comma 1, della legge regionale n.
63/1983, nonche' per le finalita' di  cui  all'art.  40  della  legge
regionale  n. 63/1977, e' autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni
per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di  previsione
della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del
bilancio per l'anno 1998, il cui  stanziamento  e'  elevato  di  pari
importo.
  83.  Per  le  finalita'  previste dagli articoli 10, comma 5, e 11,
comma 5, della legge regionale n. 40/1996, nonche' per  le  finalita'
previste  dal comma 33 dell'art. 138, e' autorizzata la spesa di lire
8.600 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8615 dello  stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno  1998,  il  cui  stanziamento  e'
elevato di pari importo.
  84.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere al
comune di Spilimbergo  un  finanziamento  per  il  completamento  dei
lavori  di  recupero  dell'immobile  denominato  Palazzo  di Sopra in
Spilimbergo.
  85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84,  il  comune
interessato  presenta  domanda alla segreteria generale straordinaria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.
  86.   Per  l'intervento  di  cui  al  comma  84,  l'amministrazione
regionale e' altresi' autorizzata a disporre aperture di credito  nei
confronti  del comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme
per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
  87. Per l'istruttoria delle domande, la concessione  ed  erogazione
del  finanziamento  di  cui  al  comma  84,  trovano  applicazione le
disposizioni del titolo V della legge regionale n. 63/1977.
  88. Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzata la spesa  di
lire  1.200  milioni  a  carico  del  capitolo  8660  dello  stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno 1998, il cui stanziamento e'
aumentato di pari importo per l'anno 1998.
  89. Per le finalita' previste dagli articoli 75 e  76  della  legge
regionale n. 63/1977, come integrati dai commi 1 e 52, e' autorizzata
la  spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo
8680 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1998-2000  e  del  bilancio  per  l'anno 1998, il cui
stanziamento e' elevato di pari importo.
  90. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
finanziamento  alla parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per
il  completamento  dei  lavori  di  consolidamento  e  restauro   del
compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.
  91.  Per  conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale
rappresentante  della  parrocchia  di  Santa  Maria  Annunziata  deve
presentare  domanda  alla  segreteria  generale  straordinaria  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  92. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e  l'erogazione
del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  procedurali di cui all'art. 75, terzo
comma, della legge regionale n. 63/1977  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  93.   Per  l'intervento  di  cui  al  comma  90,  l'amministrazione
regionale e' autorizzata a disporre aperture di credito a favore  del
sindaco di Udine, anche in deroga al limiti di oggetto e di importo.
  94.  Per le finalita' previste dal comma 90 e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per  l'anno  1998  a  carico  del  capitolo  8737
(2.1.242.3.08.32)  che  si istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio  pluriennale  e  per  gli  anni  1998-2000  e  del
bilancio per l'anno 1998 alla rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese
d'investimento  - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione
"Finanziamento alla parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per
il  completamento  dei  lavori  di  consolidamento  e  restauro   del
compendio  della Chiesa Metropolitana di Udine" e con lo stanziamento
di lire 500 milioni per l'anno 1998.
  95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per  l'anno
1998,  derivante  dalle  autorizzazioni di spesa del presente titolo,
nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della legge  regionale  29
dicembre 1990, n. 58, si provvede:
   a)  per  lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle
quote del limite d'impegno autorizzato dall'art. 3,  comma  5,  della
legge  regionale  n. 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al
capitolo 8657 del precitato stato  di  previsione  della  spesa,  non
utilizzate  al  31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'art. 21,
primo  comma,  della  legge  regionale  n.   10/1982,   con   decreto
dell'assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
   b)  per  lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle
quote del limite d'impegno autorizzato dall'art. 3, comma  13,  della
legge  regionale  58/1990,  a  carico  del capitolo corrispondente al
capitolo 8664 del precitato stato  di  previsione  della  spesa,  non
utilizzate  al  31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'art. 21,
primo  comma,  della  legge  regionale  n.   10/1982,   con   decreto
dell'assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
   c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960
del  precitato  stato  di  previsione  della  spesa  di  pari importo
corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997
e trasferita,  ai  sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della  legge
regionale  n.  10/1982,  con  decreto  dell'assessore  regionale alle
finanze 11 febbraio 1998, n. 14;
   d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo  8961
del  precitato  stato  di  previsione  della  spesa  di  pari importo
corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997
e trasferita,  ai  sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della  legge
regionale  n.  10/1982,  con  decreto  dell'assessore  regionale alle
finanze 11 febbraio 1998, n. 12.