Art. 141.
                     Sospensione dell'efficacia
 
  1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3,
106, 109 e 134 sono sospesi fino al  quindicesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso
dell'esito  positivo  dell'esame  della  commissione europea ai sensi
dell'art. 93, paragrafo 3, del trattato  istitutivo  della  comunita'
europea.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  Regione.  E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 9 novembre 1998
                              ANTONIONE