Art. 141. Sospensione dell'efficacia 1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, 106, 109 e 134 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della commissione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della comunita' europea. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 9 novembre 1998 ANTONIONE