Art. 15.
                Salvaguardia gestioni idriche in atto
 
  1.  Sino  alla  avvenuta  individuazione  delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali, di cui all'art. 9, comma  3,  della
legge  5  gennaio 1994, n. 36, e' sospesa la revisione dei consorzi e
delle altre forme associative e gestionali in atto alla data  del  31
dicembre  1997  per  il servizio idrico ed il trattamento delle acque
reflue costituiti tra gli enti locali.
  2. Per i medesimi servizi e sino a tale data, non  sono  consentiti
nuovi  affidamenti  a  soggetti  terzi  da parte dei comuni singoli o
associati, eccetto che per la proroga di affidamenti  in  corso  alla
data  di  entrata  in vigore della presente legge o per l'ampliamento
delle attivita' dei consorzi o aziende speciali gia' costituite.