Art. 15. Salvaguardia gestioni idriche in atto 1. Sino alla avvenuta individuazione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative e gestionali in atto alla data del 31 dicembre 1997 per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue costituiti tra gli enti locali. 2. Per i medesimi servizi e sino a tale data, non sono consentiti nuovi affidamenti a soggetti terzi da parte dei comuni singoli o associati, eccetto che per la proroga di affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o per l'ampliamento delle attivita' dei consorzi o aziende speciali gia' costituite.