Art. 16. Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva. 2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 puo' comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli operatori, pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche di II categoria - tipo A e di depositi preliminari, da determinarsi proporzionalmente alla capacita' dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, finalizzati all'abbattimento dei relativi costi per l'utenza. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione regionale dei beneficiari, purche' l'inizio dei lavori o le attivita' di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro alla Direzione regionale dell'ambiente dell'istanza di finanziamento. 5. I criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, nonche' i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione. 6. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione "Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998. 7. Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione "Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacita' dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998. 8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.