Art. 16.
      Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto
 
  1.  L'amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi  in  conto  capitale,  fino  al  70  per cento della spesa
ritenuta ammissibile, a favore di  enti  pubblici  per  i  lavori  di
rimozione  di  materiali  con  amianto  friabile  o  amianto compatto
deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al  pubblico  e  di
utilizzazione collettiva.
  2.  La  spesa  ammissibile  per i contributi di cui al comma 1 puo'
comprendere anche gli oneri di trasporto e  smaltimento  dei  rifiuti
relativi all'intervento.
  3.   L'amministrazione   regionale   e'   autorizzata  a  concedere
contributi in conto capitale  agli  operatori,  pubblici  e  privati,
gestori di impianti tecnologici, di discariche di II categoria - tipo
A  e  di depositi preliminari, da determinarsi proporzionalmente alla
capacita' dell'impianto per  lo  smaltimento  di  rifiuti  contenenti
amianto,   finalizzati   all'abbattimento   dei  relativi  costi  per
l'utenza.
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere concessi anche
per    interventi   effettuati   precedentemente   all'individuazione
regionale dei beneficiari, purche' l'inizio dei lavori o le attivita'
di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro  alla  Direzione
regionale dell'ambiente dell'istanza di finanziamento.
  5.  I  criteri  e  le  modalita'  di  concessione ed erogazione dei
contributi,  nonche'  i   contenuti   dell'abbattimento   dei   costi
all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
  6. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire  2.000  milioni  per  l'anno  1998  a  carico  del capitolo 2424
(2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di  previsione  della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio
per l'anno 1998  alla  Rubrica  n.  15  -  programma  1.1.3  -  spese
d'investimento  - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione
"Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per i  lavori
di  rimozione  di  materiali  con amianto da edifici pubblici, locali
aperti  al  pubblico  e  di  utilizzazione  collettiva"  e   con   lo
stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
  7. Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa di
lire  1.000  milioni  per  l'anno  1998  a  carico  del capitolo 2425
(2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di  previsione  della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio
per l'anno 1998  alla  Rubrica  n.  15  -  programma  1.1.3  -  spese
d'investimento  - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione
"Contributi in conto capitale  agli  operatori  pubblici  e  privati,
gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari
in   relazione  alla  capacita'  dell'impianto  di  smaltire  rifiuti
contenenti  amianto,  per  l'abbattimento  dei  relativi  costi   per
l'utenza"  e  con  lo  stanziamento  di lire 1.000 milioni per l'anno
1998.
  8. All'onere complessivo di lire 3.000  milioni  per  l'anno  1998,
derivante  dalle  autorizzazioni  di  spesa di cui ai commi 6 e 7, si
provvede mediante prelevamento di pari  importo  dall'apposito  fondo
globale  iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione
della spesa (partita n. 95  dell'elenco  n.  7  allegato  ai  bilanci
predetti);  detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31
dicembre 1997 e trasferita, ai  sensi  dell'art.  7,  secondo  comma,
della   legge   regionale   20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto
dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.