Art. 17.
        Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 15/1981
             recante la disciplina degli impianti a fune
 
  1. All'art. 4 della legge regionale 24  marzo  1981,  n.  15,  come
modificato dall'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, il
numero 3 del secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "3.  un  funzionario della direzione regionale della pianificazione
territoriale;".