Art. 17. Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune 1. All'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, il numero 3 del secondo comma e' sostituito dal seguente: "3. un funzionario della direzione regionale della pianificazione territoriale;".