Art. 18.
        Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 15/1981
             recante la disciplina degli impianti a fune
 
  1. All'art. 18 della legge regionale 15/1981, il secondo  comma  e'
sostituito dal seguente:
  "Le  tariffe  per l'uso da parte del pubblico degli impianti aventi
finalita' di trasporto pubblico locale o assimilabili  devono  essere
preventivamente  approvate dal direttore regionale della viabilita' e
dei trasporti, sentito il parere della commissione  di  cui  all'art.
4.".