Art. 18. Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune 1. All'art. 18 della legge regionale 15/1981, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le tariffe per l'uso da parte del pubblico degli impianti aventi finalita' di trasporto pubblico locale o assimilabili devono essere preventivamente approvate dal direttore regionale della viabilita' e dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.".