Art. 19.
       Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 15/1981
             recante la disciplina degli impianti a fune
 
  1.  Al  secondo  comma  dell'art. 20 della legge regionale 15/1981,
dopo le parole "da adibirsi ai vari tipi di impianti"  sono  aggiunte
le parole ", rilasciando apposita attestazione.".
 
                             Sezione II
       Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e
                  di servizi pubblici non di linea