Art. 19. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune 1. Al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 15/1981, dopo le parole "da adibirsi ai vari tipi di impianti" sono aggiunte le parole ", rilasciando apposita attestazione.". Sezione II Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di servizi pubblici non di linea