Art. 2. Modifiche agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale 1. All'art. 23, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, le lettere b), d), ed e) sono sostituite dalle seguenti: "b) il direttore regionale dell'ambiente, con funzioni di vicepresidente; d) i direttori regionali della programmazione, della pianificazione territoriale e dell'igiene e sanita', ovvero i loro rappresentanti; e) il direttore del servizio per la valutazione di impatto ambientale, che svolge pure le funzioni di segretario;". 2. All'art. 25, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole "del servizio delle analisi dei progetti" sono sostituite dalle parole "del servizio per la valutazione di impatto ambientale". 3. Nella legge regionale 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, qualora si faccia riferimento all'ufficio di piano e all'assessore regionale alla programmazione, le relative disposizioni s'intendono riferite rispettivamente alla direzione regionale dell'ambiente e all'assessore regionale all'ambiente. Sezione II Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti