Art. 2.
  Modifiche agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 43/1990
           in materia di valutazione di impatto ambientale
 
  1. All'art. 23, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n.
43, le lettere b), d), ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"b)   il   direttore   regionale   dell'ambiente,   con  funzioni  di
vicepresidente;
   d)   i   direttori   regionali   della    programmazione,    della
pianificazione  territoriale  e  dell'igiene e sanita', ovvero i loro
rappresentanti;
   e) il  direttore  del  servizio  per  la  valutazione  di  impatto
ambientale, che svolge pure le funzioni di segretario;".
  2.  All'art.  25, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole
"del servizio delle  analisi  dei  progetti"  sono  sostituite  dalle
parole "del servizio per la valutazione di impatto ambientale".
  3.  Nella  legge  regionale  43/1990,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, qualora si faccia riferimento all'ufficio  di  piano  e
all'assessore regionale alla programmazione, le relative disposizioni
s'intendono   riferite   rispettivamente   alla  direzione  regionale
dell'ambiente e all'assessore regionale all'ambiente.
 
                             Sezione II
           Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti