Art. 20.
     Modifiche all'art. 57-bis della legge regionale n. 41/1986
               in materia di trasporto pubblico locale
 
  1.  All'art.  57-bis  della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41,
come aggiunto dall'art. 41 della legge regionale 5 febbraio 1992,  n.
4,  al  comma  1  sono  abrogate  le  parole "presenti sul territorio
regionale".
  2. All'art. 57-bis della legge regionale 41/1986, al comma 2,  dopo
le parole "su proposta dell'assessore alle finanze", sono aggiunte le
parole "di concerto con l'assessore alla viabilita' e ai trasporti".
  3.  All'art. 57-bis della legge regionale 41/1986, dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere
garanzie  fideiussorie  a  favore  delle  aziende  concessionarie  di
trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a  fronte  dei  mutui
contratti ai sensi del comma 1.".
  4.  Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis
dell'art. 57-bis della legge regionale  41/1986,  come  aggiunto  dal
comma  3  del  presente articolo, fanno carico al capitolo 1212 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.