Art. 20. Modifiche all'art. 57-bis della legge regionale n. 41/1986 in materia di trasporto pubblico locale 1. All'art. 57-bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come aggiunto dall'art. 41 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, al comma 1 sono abrogate le parole "presenti sul territorio regionale". 2. All'art. 57-bis della legge regionale 41/1986, al comma 2, dopo le parole "su proposta dell'assessore alle finanze", sono aggiunte le parole "di concerto con l'assessore alla viabilita' e ai trasporti". 3. All'art. 57-bis della legge regionale 41/1986, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1.". 4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis dell'art. 57-bis della legge regionale 41/1986, come aggiunto dal comma 3 del presente articolo, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.