Art. 21.
Modifica all'art. 1 della  legge  regionale  n.  20/1997  recante  la
disciplina  ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale  nel
Friuli-Venezia Giulia.
 
  1.  All'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, il comma
2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Al fine di perseguire  l'obiettivo  della  razionalizzazione  e
della  promozione  del  trasporto  pubblico locale e con l'intento di
garantire il diritto alla mobilita' nelle aree piu' svantaggiate  del
territorio,   la   Regione   Friuli-   Venezia   Giulia  sostiene  la
riorganizzazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti
a sostegno del costo complessivo dei servizi regionali, in modo  tale
da  garantire  l'equilibrio  tra  costi  e ricavi degli stessi, anche
tenendo  conto  della  dovuta  solidarieta'  nell'assegnazione  delle
risorse  finanziarie  a  causa  dei  minori  ricavi  che  si  possono
verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti  tariffari
delle aree con maggiore mobilita'.".