Art. 21. Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia. 1. All'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della promozione del trasporto pubblico locale e con l'intento di garantire il diritto alla mobilita' nelle aree piu' svantaggiate del territorio, la Regione Friuli- Venezia Giulia sostiene la riorganizzazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a sostegno del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, anche tenendo conto della dovuta solidarieta' nell'assegnazione delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti tariffari delle aree con maggiore mobilita'.".