Art. 22. Integrazione dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia. 1. All'art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 20/1997, dopo le parole "determinate categorie di utenti", sono aggiunte le parole "avvalendosi anche delle associazioni di tutela e rappresentanza di cui all'art. 20;".