Art. 22.
  Integrazione dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1997 recante
la  disciplina  ed  organizzazione  del trasporto pubblico locale nel
Friuli-Venezia Giulia.
 
  1. All'art. 7, comma  1,  lettera  f),  della  legge  regionale  n.
20/1997,  dopo  le  parole  "determinate  categorie  di utenti", sono
aggiunte le parole "avvalendosi anche delle associazioni di tutela  e
rappresentanza di cui all'art. 20;".