Art. 26.
Integrazione dell'art. 24 della legge regionale n. 20/1997 recante la
disciplina  ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale  nel
Friuli-Venezia Giulia.
 
  1.  All'art.  24 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 2,
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Nel caso di infrazioni alle  disposizioni  contenute  nella
deliberazione  della Giunta regionale di cui al comma 2, si applicano
le sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti  delle  aziende
cosi'  come  contenute nell'art. 22, con l'esclusione dell'infrazione
di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 22.".