Art. 26. Integrazione dell'art. 24 della legge regionale n. 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia. 1. All'art. 24 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti delle aziende cosi' come contenute nell'art. 22, con l'esclusione dell'infrazione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 22.".