Art. 27. Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia. 1. All'art. 31 della legge regionale n. 20/1997, al comma 2, dopo le parole "ad un massimo di L. 75.000", sono aggiunte le parole "senza la possibilita' di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.".