Art. 27.
Modifica all'art. 31 della legge  regionale  n.  20/1997  recante  la
disciplina  ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale  nel
Friuli-Venezia Giulia.
 
  1. All'art. 31 della legge regionale n. 20/1997, al comma  2,  dopo
le  parole  "ad  un  massimo  di  L. 75.000", sono aggiunte le parole
"senza la possibilita' di pagamento in misura ridotta di cui all'art.
7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.".