Art. 28. Procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale 1. In sede di prima applicazione, le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'art. 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come modificato dall'art. 25 della presente legge, sono espletate dall'amministrazione regionale qualora la provincia competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto pubblico locale. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la provincia interessata e' tenuta a mettere a disposizione il personale necessario.