Art. 28.
              Procedure concorsuali e di aggiudicazione
     per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale
 
  1. In sede di prima applicazione, le  procedure  concorsuali  e  di
aggiudicazione  previste dall'art. 15, comma 2, della legge regionale
20/1997, come modificato dall'art.  25  della  presente  legge,  sono
espletate   dall'amministrazione   regionale   qualora  la  provincia
competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto  pubblico
locale.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1, la provincia interessata e'
tenuta a mettere a disposizione il personale necessario.