Art. 29. Integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1996 in materia di trasporti pubblici locali 1. All'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1996, n. 45, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le aziende subentrate nelle concessioni esercitate da aziende municipalizzate, consortili o da consorzi pubblici possono destinare i contributi di cui al comma 1, e per le finalita' di cui all'art. 1, ai comuni proprietari delle aziende cessanti.".