Art. 29.
      Integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1996
               in materia di trasporti pubblici locali
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1996, n. 45, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le aziende subentrate nelle concessioni esercitate da aziende
municipalizzate, consortili o da consorzi pubblici possono  destinare
i  contributi  di  cui al comma 1, e per le finalita' di cui all'art.
1, ai comuni proprietari delle aziende cessanti.".