Art. 3. Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti. Adeguamento garanzie finanziarie 1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge regionale 22/1996, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonche' necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilita' per danno ambientale;". 2. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, determinati dal regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come da ultimo modificato con D.P.G.R. 30 settembre 1997, n. 310/Pres., sono dovuti per le varie tipologie di discarica, ad eccezione di quelle di II categoria - tipo A, in misura doppia di quella prevista dal medesimo regolamento. 3. L'adeguamento delle garanzie finanziarie nelle forme e limiti di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire nel rispetto dell'art. 23 del precitato regolamento facendo riferimento, per quanto riguarda la decorrenza dei termini, all'entrata in vigore della presente legge.