Art. 3.
        Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 30/1987
     in materia di smaltimento dei rifiuti. Adeguamento garanzie
                             finanziarie
 
  1.  All'art. 5, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n.
30, come da ultimo  sostituito  dall'art.  5  della  legge  regionale
22/1996, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
  "l)  determinare  le  garanzie  finanziarie  per coprire i costi di
eventuali  interventi  conseguenti   alla   non   corretta   gestione
dell'impianto,  nonche'  necessari al recupero dell'area interessata,
ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la  responsabilita'
per danno ambientale;".
  2.  Gli  importi  delle  garanzie  finanziarie  di  cui al comma 1,
determinati dal  regolamento  di  esecuzione  della  legge  regionale
30/1987, approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come da
ultimo  modificato con D.P.G.R. 30 settembre 1997, n. 310/Pres., sono
dovuti per le varie tipologie di discarica, ad eccezione di quelle di
II categoria - tipo A,  in  misura  doppia  di  quella  prevista  dal
medesimo regolamento.
  3. L'adeguamento delle garanzie finanziarie nelle forme e limiti di
cui  ai  commi  1  e  2  deve  avvenire nel rispetto dell'art. 23 del
precitato regolamento facendo riferimento,  per  quanto  riguarda  la
decorrenza dei termini, all'entrata in vigore della presente legge.