Art. 30. Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti 1. Al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane regionali, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai comuni ed ai loro enti strumentali previsti dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 142/1990, per lo studio sulla fattibilita' tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica. 2. Il contributo non puo' superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata sulla base di progetti definitivi unitariamente predisposti per l'infrastruttura e per il materiale rotabile. 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 3621 (2.1.232.3.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 19 - programma 0.5.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - con la denominazione "Contributi ai comuni ed ai loro enti strumentali per lo studio sulla fattibilita' tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 105 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.