Art. 30.
        Interventi per lo studio e la realizzazione di linee
                 di trasporto urbano non inquinanti
 
  1.  Al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti
nelle  aree  urbane   regionali,   l'amministrazione   regionale   e'
autorizzata  a  concedere  contributi  ai  comuni  ed  ai  loro  enti
strumentali previsti dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 142/1990,
per  lo  studio  sulla  fattibilita'  tecnico-economica  e   per   la
realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica.
  2.  Il  contributo  non  puo'  superare il 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile, valutata  sulla  base  di  progetti  definitivi
unitariamente  predisposti  per  l'infrastruttura  e per il materiale
rotabile.
  3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire 2.000 milioni a carico del capitolo 3621  (2.1.232.3.09.18)  che
si  istituisce  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio  per  l'anno  1998,
alla  Rubrica 19 - programma 0.5.1 - spese d'investimento - Categoria
2.3. - Sezione IX - con la denominazione "Contributi ai comuni ed  ai
loro    enti   strumentali   per   lo   studio   sulla   fattibilita'
tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano
a trazione elettrica" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per
l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento  di
pari  importo  dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920
del precitato  stato  di  previsione  della  spesa  (partita  n.  105
dell'elenco  n.  7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla
quota non utilizzata al 31  dicembre  1997  e  trasferita,  ai  sensi
dell'art.  7,  secondo  comma,  della  legge  regionale  10/1982, con
decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.