Art. 31.
       Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 27/1996
  in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non
                              di linea
 
  1. All'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma
2 e' sostituito dal seguente:
  "2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di  trasporto  e
svolgimento  del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione
del numero massimo di licenze che  ciascun  comune  puo'  rilasciare,
proporzionalmente   al   bacino   di   utenza  aeroportuale,  vengono
disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.".
 
                             Sezione III
           Disposizioni in materia di trasporto ciclistico