Art. 31. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 27/1996 in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea 1. All'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.". Sezione III Disposizioni in materia di trasporto ciclistico