Art. 32. Trasferimento di funzioni agli enti locali in materia di trasporto ciclistico 1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province sono tenute ad osservare le seguenti priorita': a) per la viabilita' ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorita' e' assegnata ai comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'art. 11 della legge regionale 20/1997; b) per la viabilita' ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico la priorita' e' assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unita' organiche e funzionali di intervento.