Art. 32.
        Trasferimento di funzioni agli enti locali in materia
                       di trasporto ciclistico
 
  1.  Sono  esercitate  dalle  province  le  funzioni  relative  agli
interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21
aprile  1993,  n.  14  e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di trasporto ciclistico.
  2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di cui al comma 1, le province
sono tenute ad osservare le seguenti priorita':
   a) per la viabilita' ciclistica  sostitutiva  ed  integrativa  del
trasporto urbano la priorita' e' assegnata ai comuni dotati del Piano
urbano del traffico di cui all'art. 11 della legge regionale 20/1997;
   b)  per  la  viabilita'  ciclistica  di interesse fisico-motorio e
turistico la priorita' e' assegnata agli interventi sperimentali  che
prevedono   la   creazione   di  unita'  organiche  e  funzionali  di
intervento.