Art. 33.
            Integrazioni della legge regionale n. 14/1993
                 in materia di trasporto ciclistico
 
  1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 14/1993  e'  aggiunto  il
seguente:
  "Art.  7-bis (Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di
interesse regionale). - 1. Per gli interventi di viabilita' ciclabile
intercomunale   o   interprovinciale,   proposti   dalle    province,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a finanziare progetti che
prevedano  la  creazione  di  tronchi  funzionali  di  itinerari  che
colleghino   centri   di   maggior   interesse   turistico,  storico,
artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti  ciclabili
previste dalle regioni confinanti.
  2.  Sono  ammissibili  a finanziamento i progetti predisposti dalle
province dotate dei  piani  provinciali  di  viabilita'  e  trasporto
ciclistico di cui al comma 1 dell'art. 3.
  3.  L'amministrazione regionale esprime parere vincolante sui piani
di cui al comma 2 per quanto riguarda gli aspetti di  integrazione  e
compatibilita'  tra  i  piani  delle diverse province e delle regioni
confinanti  e  individua  gli  "itinerari  ciclabili  di  prioritario
interesse regionale".
  4.  Per  il  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al  comma  1 e'
autorizzata la concessione di  contributi  in  conto  capitale  nella
misura  massima  del  100 per cento della spesa valutata ammissibile,
cumulabili con altre pubbliche sovvenzioni, sempre nel limite massimo
della spesa valutata ammissibile.
  5.  Per  la  concessione  ed  erogazione  dei  contributi   trovano
applicazione  le  disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986,
n. 46, concernenti i finanziamenti ad enti pubblici.".
  2. All'art. 8 della legge regionale 14/1993, dopo il comma 1,  sono
aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  Alla  concessione  dei contributi di cui all'art. 7-bis si
provvede secondo il seguente ordine prioritario:
   a) itinerario che  risulti  essere  un  tronco  funzionale  di  un
"itinerario  ciclabile  di  prioritario  interesse  regionale" di cui
all'art. 7-bis, comma 3;
   b) percorso che colleghi  piu'  centri  di  prioritario  interesse
turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico;
   c) economicita' dell'intervento.
  1-ter.  Le  priorita'  di  cui  al  comma  1-bis  sono  definite in
dettaglio  nei  criteri  approvati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale.".
  3.  Per le finalita' previste dall'art. 7-bis, comma 1, della legge
regionale 14/1993, come aggiunto dal comma 1 del  presente  articolo,
e'  autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa
in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998  al
2000,  a carico del capitolo 3734 (2.1.233.5.09.17) che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli  anni  1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n.
19 - programma 1.5.1.  -  spese  d'investimento  -  Categoria  2.3  -
Sezione  IX  -  con la denominazione "Contributi alle province per il
finanziamento di progetti di  viabilita'  ciclabile  intercomunale  e
interprovinciale  di  collegamento fra centri di interesse turistico,
storico, artistico-culturale e naturalistico e con le reti  ciclabili
delle  regioni  confinanti" e con lo stanziamento complessivo di lire
6.000 milioni,  suddivisi  in  ragione  di  lire  2.000  milioni  per
ciascuno  degli  anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede
mediante prelevamento di pari  importo  dall'apposito  fondo  globale
iscritto  sul  capitolo  8920 del precitato stato di previsione della
spesa (partita n. 106 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
 
                             Sezione IV
           Disposizioni in materia di riduzione del prezzo
                      alla pompa della benzina