Art. 33. Integrazioni della legge regionale n. 14/1993 in materia di trasporto ciclistico 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 14/1993 e' aggiunto il seguente: "Art. 7-bis (Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale). - 1. Per gli interventi di viabilita' ciclabile intercomunale o interprovinciale, proposti dalle province, l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare progetti che prevedano la creazione di tronchi funzionali di itinerari che colleghino centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle regioni confinanti. 2. Sono ammissibili a finanziamento i progetti predisposti dalle province dotate dei piani provinciali di viabilita' e trasporto ciclistico di cui al comma 1 dell'art. 3. 3. L'amministrazione regionale esprime parere vincolante sui piani di cui al comma 2 per quanto riguarda gli aspetti di integrazione e compatibilita' tra i piani delle diverse province e delle regioni confinanti e individua gli "itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale". 4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa valutata ammissibile, cumulabili con altre pubbliche sovvenzioni, sempre nel limite massimo della spesa valutata ammissibile. 5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti ad enti pubblici.". 2. All'art. 8 della legge regionale 14/1993, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 7-bis si provvede secondo il seguente ordine prioritario: a) itinerario che risulti essere un tronco funzionale di un "itinerario ciclabile di prioritario interesse regionale" di cui all'art. 7-bis, comma 3; b) percorso che colleghi piu' centri di prioritario interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico; c) economicita' dell'intervento. 1-ter. Le priorita' di cui al comma 1-bis sono definite in dettaglio nei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.". 3. Per le finalita' previste dall'art. 7-bis, comma 1, della legge regionale 14/1993, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 3734 (2.1.233.5.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 19 - programma 1.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione IX - con la denominazione "Contributi alle province per il finanziamento di progetti di viabilita' ciclabile intercomunale e interprovinciale di collegamento fra centri di interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico e con le reti ciclabili delle regioni confinanti" e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 106 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti). Sezione IV Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina