Art. 34. Modifica alla legge regionale n. 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale 1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su veicoli ovvero unici utilizzatori in via permanente di veicoli intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, educativa, della beneficenza, della tutela artistica ed ambientale la cui attivita' sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, come definiti dalla lettera b), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;". 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le specifiche condizioni per il riconoscimento della qualificazione di unico utilizzatore in via permanente di veicoli intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, educativa, della beneficenza, della tutela artistica ed ambientale la cui attivita' sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, nonche' la documentazione da produrre alle Camere di commercio, industria, agricoltuia ed artigianato. 3. All'art. 14 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni indicate al precedente comma 2 ed al comma 5 dell'art. 16, qualora il rifornimento senza titolo derivi dall'intervenuto cambiamento di residenza del beneficiario in altro comune senza che questi abbia effettuato la segnalazione prevista dal comma 7 dell'art. 4 e la Camera di commercio non abbia conseguentemente provveduto a modificare la fascia indicata sull'identificativo, non si procede al ritiro dell'identificativo medesimo impropriamente utilizzato.". 4. All'art. 15 della legge regionale 47/1996, al comma 3, le parole "negli altri casi ivi previsti" sono sostituite dalle parole "in caso di mancata segnalazione della cessazione del titolo di proprieta', comproprieta' o usufrutto del veicolo". 5. Dopo l'art. 16 della legge regionale 47/1996 e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Recuperi delle riduzioni di prezzi impropriamente beneficiate). - 1. Le somme indebitamente percepite da parte di privati vengono recuperate dall'amministrazione regionale, con la maggiorazione degli interessi determinati con le modalita' indicate all'art. 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, ad avvenuto accertamento dell'illecito rifornimento da parte dei competenti organi.". 6. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito dal comma 5, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e' istituito "per memoria" - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1503 (4.3.6) con la denominazione "Recupero delle somme indebitamente percepite da privati per riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale impropriamente beneficiate". Sezione V Altre disposizioni in materia di viabilita' e trasporti