Art. 34.
  Modifica alla legge regionale n. 47/1996 in materia di riduzione
    del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale
 
  1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1996,  n.
47, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione
intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su  veicoli
ovvero  unici  utilizzatori in via permanente di veicoli intestati ad
organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di  interesse
collettivo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, educativa, della
beneficenza,  della  tutela  artistica ed ambientale la cui attivita'
sia  caratterizzata  dal  perseguimento  di  esclusive  finalita'  di
solidarieta'  sociale,  come definiti dalla lettera b), autorizzati a
beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;".
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  sono
individuate le specifiche  condizioni  per  il  riconoscimento  della
qualificazione  di  unico  utilizzatore  in via permanente di veicoli
intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei  settori
di  interesse  collettivo  dell'assistenza  sociale, socio-sanitaria,
educativa, della beneficenza, della tutela artistica ed ambientale la
cui attivita'  sia  caratterizzata  dal  perseguimento  di  esclusive
finalita'  di  solidarieta'  sociale,  nonche'  la  documentazione da
produrre  alle  Camere  di  commercio,  industria,   agricoltuia   ed
artigianato.
  3.  All'art.  14 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
  "2-bis. Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni indicate
al  precedente  comma  2  ed  al  comma  5  dell'art.  16, qualora il
rifornimento senza  titolo  derivi  dall'intervenuto  cambiamento  di
residenza  del  beneficiario  in  altro comune senza che questi abbia
effettuato la segnalazione prevista dal comma  7  dell'art.  4  e  la
Camera   di   commercio   non  abbia  conseguentemente  provveduto  a
modificare la fascia indicata sull'identificativo, non si procede  al
ritiro dell'identificativo medesimo impropriamente utilizzato.".
  4. All'art. 15 della legge regionale 47/1996, al comma 3, le parole
"negli altri casi ivi previsti" sono sostituite dalle parole "in caso
di  mancata  segnalazione  della cessazione del titolo di proprieta',
comproprieta' o usufrutto del veicolo".
  5. Dopo l'art. 16 della legge  regionale  47/1996  e'  aggiunto  il
seguente:
  "Art.  16-bis  (Recuperi  delle  riduzioni di prezzi impropriamente
beneficiate). - 1. Le  somme  indebitamente  percepite  da  parte  di
privati  vengono  recuperate  dall'amministrazione  regionale, con la
maggiorazione degli interessi determinati con le  modalita'  indicate
all'art.  5  della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, ad avvenuto
accertamento  dell'illecito  rifornimento  da  parte  dei  competenti
organi.".
  6.  Per  l'introito  delle  somme  derivanti  dal  disposto  di cui
all'art.  16-bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito  dal
comma   5,  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998  e'
istituito "per memoria" - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo
1503 (4.3.6) con la denominazione "Recupero delle somme indebitamente
percepite  da  privati  per  riduzione  del  prezzo  alla pompa delle
benzine nel territorio regionale impropriamente beneficiate".
 
                              Sezione V
       Altre disposizioni in materia di viabilita' e trasporti