Art. 35. Integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1998 in materia di contributi per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto. 1. All'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente. 4-ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalita' di presentazione della domanda.".