Art. 35.
Integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1998  in  materia
di  contributi  per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi
di trasporto.
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi  a  favore  di
soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto
pubblico  e  privato,  di  sistemi  tecnologici  innovativi  atti  al
contenimento delle emissioni inquinanti,  per  i  quali  siano  state
effettuate  specifiche  verifiche  con  esito  positivo  da parte del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR),  ovvero  dal  Ministero
dell'ambiente.
  4-ter.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore regionale all'ufficio di  piano,  sono  determinati  i
requisiti   per   l'accesso   alle  provvidenze  e  le  modalita'  di
presentazione della domanda.".