Art. 36. Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della legge regionale n. 22/1987 e dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1991 1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purche' connesse con la realizzazione complessiva dell'opera.