Art. 36.
       Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della
  legge regionale n. 22/1987 e dell'art. 5 della legge regionale n.
                               57/1991
 
  1.   In   via   di  interpretazione  autentica,  nei  programmi  di
investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17
e 31 della legge  regionale  14  agosto  1987,  n.  22  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, e dall'art. 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n. 57, come da ultimo  modificato  dall'art.  1  della
legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute
per oneri derivanti da riserve, purche' connesse con la realizzazione
complessiva dell'opera.