Art. 37. Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 31 della legge regionale n. 22/1987, dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1991, e dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39 e successive modifiche. 1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 5 della legge regionale 57/1991 e dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'art. 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento gia' avviati alla data di presentazione della domanda, purche' afferiscano ad opere che per la loro complessita' richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorche' completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessita' di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.