Art. 37.
Norme  in  materia  di  programmi di investimento finanziati ai sensi
dell'art. 17  e  dell'art.  31  della  legge  regionale  n.  22/1987,
dell'art.    5  della legge regionale n. 57/1991, e dell'art. 1 della
legge regionale 23 agosto 1984, n. 39 e successive modifiche.
 
  1. In via di interpretazione autentica, i  contributi  concessi  ai
sensi  degli  articoli  17  e  31  della  legge  regionale  22/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni,  dell'art.  5  della  legge
regionale 57/1991 e dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984,
n.  39,  come  modificato dall'art. 24 della legge regionale 25/1985,
possono  essere  destinati  per   finanziare   anche   programmi   di
investimento  gia'  avviati alla data di presentazione della domanda,
purche' afferiscano ad opere che per la loro complessita'  richiedano
tempi  di  esecuzione  pluriennali e che alla medesima data risultino
ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorche' completati, rivestano
caratteristiche di  particolare  urgenza  che  hanno  determinato  la
necessita'   di   anticipazione  dei  fondi  da  parte  dei  soggetti
richiedenti.