Art. 38. Partecipazione al capitale sociale di una societa' per azioni per il rilancio dell'aeroporto "Duca Amedeo d'Aosta" di Gorizia 1. La Regione e' autorizzata a partecipare al capitale sociale, in misura non superiore al 40 per cento, di una societa' per azioni che abbia le finalita' di sviluppare e rilanciare le attivita' aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'aeroporto "Duca Amedeo D'Aosta" di Gorizia. 2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della societa'. 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1 - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione "Partecipazione al capitale sociale della societa' per azioni per il rilancio dell'aeroporto Duca Amedeo D'Aosta di Gorizia" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998. 4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).