Art. 38.
    Partecipazione al capitale sociale di una societa' per azioni
   per il rilancio dell'aeroporto "Duca Amedeo d'Aosta" di Gorizia
 
  1. La Regione e' autorizzata a partecipare al capitale sociale,  in
misura  non superiore al 40 per cento, di una societa' per azioni che
abbia  le  finalita'  di  sviluppare  e   rilanciare   le   attivita'
aeronautiche,   turistiche,   sportive   e   culturali   sul   sedime
dell'aeroporto "Duca Amedeo D'Aosta" di Gorizia.
  2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la  quota  azionaria
di  competenza,  acquisisce  il  parere  della competente commissione
consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della societa'.
  3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire  200  milioni  per  l'anno  1998  a  carico  del  capitolo  1683
(2.1.254.3.09.21)  che  si istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio
per  l'anno  1998  alla  Rubrica  n.  10  -  programma  3.5.1 - spese
d'investimento - Categoria 2.5.  - Sezione IX - con la  denominazione
"Partecipazione  al capitale sociale della societa' per azioni per il
rilancio dell'aeroporto Duca Amedeo D'Aosta  di  Gorizia"  e  con  lo
stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
  4.  All'onere  di  lire  200  milioni  per  l'anno  1998, derivante
dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede  mediante
prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul
capitolo  8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita
n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).