Art. 39. Convenzione con il Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare con il Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni, con sede in Udine, una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire allo stesso di sviluppare un'attivita' di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico-economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con il medesimo Consorzio per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta. 3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalita' di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.