Art. 39.
                  Convenzione con il Consorzio per
              l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a  stipulare  con  il
Consorzio  per  l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni, con sede in
Udine, una convenzione a durata triennale, rinnovabile,  al  fine  di
consentire  allo  stesso  di sviluppare un'attivita' di sostegno agli
uffici regionali competenti per  la  valorizzazione  turistica  della
Litoranea  Veneta  e l'attivazione degli interventi tecnico-economici
necessari alla sua  ristrutturazione  e  al  suo  potenziamento,  nel
tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
  2.  L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a stipulare
specifiche convenzioni con il medesimo Consorzio per la  gestione  di
impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
  3.  Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare
le modalita' di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli
stessi.