Art. 4.
        Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 30/1987
                in materia di smaltimento dei rifiuti
 
  1.  All'art.  23  della  legge regionale n. 30/1987, come da ultimo
sostituito dall'art. 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n.  22,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Qualora la provincia promuova  o  partecipi  ad  aziende  o
societa'  di  cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dall'art. 17, comma 58, della legge  15  maggio  1997,  n.
127,  che  abbiano  tra  le  proprie  attivita'  la progettazione, la
realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti  e
che  le  esercitino  direttamente  o  tramite partecipazione ad altre
societa', il provvedimento finale di autorizzazione alla  costruzione
ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari,  spettano  rispettivamente alla Giunta regionale ed al
direttore regionale all'ambiente.".