Art. 4. Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti 1. All'art. 23 della legge regionale n. 30/1987, come da ultimo sostituito dall'art. 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora la provincia promuova o partecipi ad aziende o societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attivita' la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre societa', il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al direttore regionale all'ambiente.".