Art. 40.
Oneri  relativi  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle
infrastrutture  di  cui  all'art.  21, comma 1, della legge regionale
numero 22/1987.
 
  1. Gli oneri relativi agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria
delle  infrastrutture  di  cui  all'art.  21,  comma  1,  della legge
regionale 22/1987, sono posti a carico del capitolo 3753 dello  stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998,  la  cui  denominazione  e'
conseguentemente   cosi'   modificata:  "Spese  per  la  manutenzione
ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione  interna  di
competenza   regionale,   per  l'illuminazione,  i  segnalamenti,  le
forniture d'acqua, gli acquisti, i noleggi e  la  manutenzione  delle
attrezzature  e  dei  mezzi  necessari all'attivita' istituzionale ed
operativa del servizio dei porti e della navigazione interna.".