Art. 40. Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale numero 22/1987. 1. Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 22/1987, sono posti a carico del capitolo 3753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione e' conseguentemente cosi' modificata: "Spese per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione interna di competenza regionale, per l'illuminazione, i segnalamenti, le forniture d'acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attivita' istituzionale ed operativa del servizio dei porti e della navigazione interna.".