Art. 41.
       Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore
           marittimo-portuale e della navigazione interna
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 21,  comma  1,  della  legge
regionale  22/1987  ed  ai  sensi  dell'art. 19, comma 1, della legge
regionale  6  novembre  1995,  n.  42,  l'amministrazione   regionale
individua  nei comuni competenti per territorio, nei consorzi tra gli
stessi e, per quanto concerne Porto  Nogaro,  nel  Consorzio  per  lo
sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, i soggetti pubblici
delegati all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza
regionale relative all'esecuzione e manutenzione di opere nei porti e
lungo le vie di navigazione interna.
  2.  Con  il  provvedimento di affidamento degli interventi mediante
delegazione amministrativa si provvede al contestuale  impegno  della
relativa   spesa   ed   alla   regolamentazione   dei  rapporti,  tra
amministrazione delegante ed ente delegato, che  potranno  concernere
anche  opere ed interventi gia' finanziati ma non ancora avviati alla
data di entrata in vigore della presente legge.