Art. 41. Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore marittimo-portuale e della navigazione interna 1. Per le finalita' previste dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 22/1987 ed ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, l'amministrazione regionale individua nei comuni competenti per territorio, nei consorzi tra gli stessi e, per quanto concerne Porto Nogaro, nel Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, i soggetti pubblici delegati all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza regionale relative all'esecuzione e manutenzione di opere nei porti e lungo le vie di navigazione interna. 2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa ed alla regolamentazione dei rapporti, tra amministrazione delegante ed ente delegato, che potranno concernere anche opere ed interventi gia' finanziati ma non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.