Art. 42.
             Delegazione amministrativa intersoggettiva
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.
19,  commi  1  e  3 della legge regionale 42/1995, sono individuati i
relativi destinatari anche negli enti  istituzionalmente  destinatari
della  gestione delle opere da realizzare in attuazione dell'art.  10
della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.