Art. 42. Delegazione amministrativa intersoggettiva 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995, sono individuati i relativi destinatari anche negli enti istituzionalmente destinatari della gestione delle opere da realizzare in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.