Art. 43. Finanziamento per la realizzazione dell'Autoporto di Udine 1. A parziale deroga di quanto indicato al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, il comune di Udine e' autorizzato a completare gli interventi ammessi a contributo con finanziamento di lire 1 miliardo erogato nell'esercizio 1992 per la realizzazione dell'Autoporto, entro il 31 dicembre 1997.