Art. 43.
     Finanziamento per la realizzazione dell'Autoporto di Udine
 
  1. A parziale deroga di quanto indicato  al  comma  3  dell'art.  5
della  legge  regionale  11 giugno 1990, n. 25, il comune di Udine e'
autorizzato a completare gli  interventi  ammessi  a  contributo  con
finanziamento  di  lire 1 miliardo erogato nell'esercizio 1992 per la
realizzazione dell'Autoporto, entro il 31 dicembre 1997.