Art. 44. Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici. 1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 50 per cento della media stessa. Viene comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parita', che presenta il ribasso percentualmente maggiore e quindi non viene conteggiata ai fini del calcolo della media. 2. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara puo' fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso, il numero minimo non puo' essere inferiore a 10 e quello massimo e' pari a 30. 3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneita' dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. 4. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si fa riferimento alla disciplina comunitaria di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.