Art. 44.
Ulteriore  recepimento  dei principi della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti  di
lavori pubblici.
 
  1.  In  attesa della normativa di recepimento organico dei principi
desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per gli  appalti  dei
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con un
numero  di  offerte  valide  non  inferiore a cinque, sono escluse le
offerte che presentino una  percentuale  di  ribasso  superiore  alla
media   aritmetica   dei   ribassi   di  tutte  le  offerte  ammesse,
incrementata del 50 per cento  della  media  stessa.  Viene  comunque
esclusa  l'offerta,  o le offerte in caso di parita', che presenta il
ribasso percentualmente maggiore e quindi non  viene  conteggiata  ai
fini del calcolo della media.
  2. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia
comunitaria  mediante  licitazione  privata,  il  bando  di gara puo'
fissare il numero minimo e quello  massimo  entro  cui  collocare  il
numero  dei  concorrenti  che si intendono invitare. In tale caso, il
numero minimo non puo' essere inferiore a 10 e quello massimo e' pari
a 30.
  3.  Qualora  il  numero  dei candidati sia superiore a 30, prima di
procedere all'esame dei requisiti delle imprese,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla
base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di  attuazione,
predisposto   prima   dell'indizione   delle   gare  da  parte  delle
amministrazioni stesse, che tengano conto  della  migliore  idoneita'
dimensionale,   tipologica   e   di   localizzazione   operativa  dei
concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare.
  4. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o  superiore
alla   soglia   comunitaria,   si   fa  riferimento  alla  disciplina
comunitaria  di  cui  all'art.  30  della  direttiva  93/37/CEE   del
Consiglio del 14 giugno 1993.