Art. 45. Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 46/1986 e disposizioni in materia di termini di ultimazione di lavori inerenti l'edilizia sovvenzionata. 1. All'art. 18 della legge regionale 46/1986, il quinto comma, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, e' sostituito dal seguente: "Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti alla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti esecutivi, anche quando non ricorre la necessita' espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facolta', in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero, di confermare il contributo quando i lavori siano gia' stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.". 2. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori fissato in base alle norme regionali che disciplinano la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, l'organo concedente ha facolta', in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo quando i lavori siano gia' stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.