Art. 45.
Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 46/1986 e  disposizioni
in  materia  di  termini di ultimazione di lavori inerenti l'edilizia
sovvenzionata.
 
  1. All'art. 18 della legge regionale 46/1986, il quinto comma, come
sostituito dall'art. 12 della legge regionale 1  settembre  1989,  n.
24, e' sostituito dal seguente:
  "Nelle  stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti alla data in
cui divengono efficaci,  ai  sensi  di  legge,  le  deliberazioni  di
approvazione  dei  relativi  progetti  esecutivi,  anche  quando  non
ricorre la necessita' espropriativa, se per le opere sia previsto  un
contributo  statale  o  regionale.  In  caso  di mancato rispetto del
termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario,  ha
facolta',   in   presenza  di  motivate  ragioni,  di  confermare  il
contributo e fissare un nuovo  termine  di  ultimazione  dei  lavori,
ovvero,  di confermare il contributo quando i lavori siano gia' stati
ultimati,   accertato   il   pieno   raggiungimento    dell'interesse
pubblico.".
  2.  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine di ultimazione dei
lavori fissato in base  alle  norme  regionali  che  disciplinano  la
realizzazione  di  interventi  di  edilizia  sovvenzionata,  l'organo
concedente  ha  facolta',  in  presenza  di  motivate   ragioni,   di
confermare  il  contributo quando i lavori siano gia' stati ultimati,
accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.