Art. 46. Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province 1. Nell'esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le Province, per mezzo delle rispettive Giunte ed in presenza di motivate ragioni, hanno la facolta' di confermare o revocare i benefici concessi ad enti pubblici qualora questi ultimi - contravvenendo alle disposizioni dettate dalla legge regionale 46/1986 - abbiano per necessita' realizzato, in tutto o in parte, lavori od opere diverse da quelle originariamente ammesse a contributo, o effettuato un utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso. 2. Nel caso di utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso, le giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l'eventuale destinazione e modalita' di utilizzo di dette economie. 3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. In deroga a quanto disposto con l'art. 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.