Art. 46.
   Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province
 
  1.  Nell'esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la
legge regionale 9  marzo  1988,  n.  10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  le  Province,  per mezzo delle rispettive Giunte ed in
presenza di motivate ragioni,  hanno  la  facolta'  di  confermare  o
revocare i benefici concessi ad enti pubblici qualora questi ultimi -
contravvenendo   alle  disposizioni  dettate  dalla  legge  regionale
46/1986 - abbiano per necessita' realizzato, in  tutto  o  in  parte,
lavori   od   opere  diverse  da  quelle  originariamente  ammesse  a
contributo,  o  effettuato  un   utilizzo   improprio   dell'economia
realizzata sul beneficio concesso.
  2.  Nel  caso  di  utilizzo  improprio dell'economia realizzata sul
beneficio  concesso,  le  giunte  provinciali,  contestualmente  alla
conferma  del contributo, stabiliscono anche l'eventuale destinazione
e modalita' di utilizzo di dette economie.
  3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi  prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
  4.  In deroga a quanto disposto con l'art. 14, comma 3, della legge
regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  i  residui  passivi  relativi  alle
somme trasferite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile
1994, n. 5, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14,
possono  venire  conservati  in  conto  residui  per  i  quattro anni
successivi a quello cui l'impegno si riferisce.