Art. 47.
      Norme in materia di contributi a favore di enti pubblici
         o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica
 
  1. In via di interpretazione autentica, il  riferimento  agli  enti
pubblici  contenuto  nell'art.  202  della legge regionale 5/1994, va
inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente  capitale
pubblico  che  realizzino  opere  pubbliche  o  di pubblica utilita',
intendendosi per tali quei  soggetti  il  cui  capitale  sociale  sia
posseduto  in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da
enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali
economie contributive e' ammessa per le finalita' di cui alle lettere
da a) a g) del comma 3 dell'art. 202 della legge regionale 5/1994.
  2.  Ai  soggetti  privati  con  prevalente  capitale  pubblico  che
realizzino  opere  pubbliche  o di pubblica utilita', si applicano le
norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986
e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui  all'art.
8  della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonche' quelle di cui
all'art. 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b)  della  legge
regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'art.
1-quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto
dall'art.  33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.
  3.  I  finanziamenti  ed i contributi concessi ad enti pubblici o a
soggetti privati con  prevalente  capitale  pubblico  che  realizzino
opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilita'  si intendono comprensivi
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreche'  per  l'esecuzione
dei  lavori,  anche  per  l'acquisizione  di impianti ed attrezzature
funzionali alle opere stesse.
  4. In caso di mutui, i  contributi  pluriennali  concessi  ad  enti
pubblici  o  a  soggetti  privati  con  prevalente  capitale pubblico
vengono erogati direttamente all'Istituto  mutuante  sulla  base  del
piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.