Art. 47. Norme in materia di contributi a favore di enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica 1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli enti pubblici contenuto nell'art. 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilita', intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali economie contributive e' ammessa per le finalita' di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'art. 202 della legge regionale 5/1994. 2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilita', si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'art. 1-quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'art. 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16. 3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilita' si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreche' per l'esecuzione dei lavori, anche per l'acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse. 4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.