Art. 48.
      Contributo straordinario a favore del comune di Aquileia
                 in occasione degli eventi giubilari
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al comune
di  Aquileia  un  contributo  straordinario in occasione degli eventi
giubilari per il miglioramento delle condizioni di accoglienza.
  2. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 e'
presentata all'ufficio di piano, entro sessanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  presente legge, corredata di un apposito programma
degli interventi e  di  un  preventivo  di  spesa.  Il  programma  e'
approvato   dalla   Giunta   regionale,  su  proposta  dell'assessore
competente.
  3. Il contributo predetto e' concesso ed erogato in via  anticipata
ed  in  unica  soluzione.  Il  decreto  di concessione del contributo
stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione in conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 7, commi  2,  4  e  5  della  legge
regionale 23/1997.
  4. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire  500  milioni  a carico del capitolo 851 (21.232.3.08.24) che si
istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998,
alla Rubrica 7 - programma 0.6.2. - spese d'investimento -  Categoria
2  3. - Sezione VIII - con la denominazione "Contributo straordinario
al comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari" e  con  lo
stanziamento  di  lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere
si fa fronte mediante  prelevamento  di  pari  importo  dall'apposito
fondo  globale  iscritto  sul  capitolo  8920  del precitato stato di
previsione della spesa (partita n. 232 dell'elenco n. 7  allegato  ai
bilanci predetti).