Art. 49.
Modifiche  all'art.  5  della legge regionale n. 8/1995 in materia di
adeguamento  degli  impianti  di  edifici  pubblici  alle  norme   di
sicurezza.
 
  1.  All'art. 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n.
8, come sostituito dall'art. 1  della  legge  regionale  17/1995,  le
parole  "a comuni e province" sono sostituite dalle parole "a comuni,
province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
  2. All'art. 5, comma 3, lettera c), della legge  regionale  8/1995,
come   sostituito   dall'art.  1  della  legge  regionale  17/1995  e
modificato dall'art. 6 della legge regionale 22/1995, le parole  "del
sindaco  del  comune  ovvero  del  presidente  della  provincia" sono
sostituite dalle parole "del sindaco del comune, del presidente della
provincia  ovvero  del  presidente   dell'istituzione   pubblica   di
assistenza e beneficenza".
  3.  All'art.  5,  comma  8,  della  legge  regionale  8/1995,  come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17/1995, le  parole  "il
sindaco  del  comune  ovvero  il  presidente  della  provincia"  sono
sostituite dalle parole "il sindaco del comune, il  presidente  della
provincia   ovvero   il   presidente   dell'istituzione  pubblica  di
assistenza e beneficenza".