Art. 49. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/1995 in materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza. 1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17/1995, le parole "a comuni e province" sono sostituite dalle parole "a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". 2. All'art. 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17/1995 e modificato dall'art. 6 della legge regionale 22/1995, le parole "del sindaco del comune ovvero del presidente della provincia" sono sostituite dalle parole "del sindaco del comune, del presidente della provincia ovvero del presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza". 3. All'art. 5, comma 8, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17/1995, le parole "il sindaco del comune ovvero il presidente della provincia" sono sostituite dalle parole "il sindaco del comune, il presidente della provincia ovvero il presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza".