Art. 5. Ambito di applicazione dell'art. 27, comma 1, legge regionale n. 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive 1. L'art. 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, non trova applicazione, salvo che per le discariche di inerti, nei confronti degli enti pubblici e loro consorzi.