Art. 5.
Ambito di applicazione dell'art. 27,  comma  1,  legge  regionale  n.
22/1996  in  materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita'
estrattive
 
  1. L'art. 27, comma 1, della legge regionale  14  giugno  1996,  n.
22,  come  modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 20
maggio 1997,  n.  21,  non  trova  applicazione,  salvo  che  per  le
discariche  di  inerti,  nei  confronti  degli  enti  pubblici e loro
consorzi.