Art. 51.
           Programma di metanizzazione della zona montana
 
  1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a proseguire nel
completamento  della  rete  di  distribuzione  dei  gas  combustibili
nell'ambito  dei territori ricompresi nei comprensori delle comunita'
montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal
consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre  1986
e 28 febbraio 1989.
 
                             Sezione II
        Disposizioni in materia di centri storici e recupero
                       edilizio ed urbanistico