Art. 51. Programma di metanizzazione della zona montana 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunita' montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989. Sezione II Disposizioni in materia di centri storici e recupero edilizio ed urbanistico