Art. 54. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. L'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza sugli IACP sono esercitate dall'assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici il quale puo' disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui all'art. 14, nonche' assumere elementi istruttori, sulle materie di competenza dell'istituto ai fini del buon andamento della gestione amministrativa degli enti stessi. 2. Le deliberazioni adottate dagli IACP sono immediatamente esecutive e non necessitano di trasmissione all'organo di vigilanza, con la sola eccezione, a fini di mera comunicazione informativa, di quelle riguardanti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da adottarsi in termini economico-patrimoniali, i piani finanziari, i regolamenti, i programmi di attivita' edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali. 3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso all'organo di vigilanza, certificato da idonea societa' di certificazione dei bilanci. 4. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai collegi dei revisori cui compete il controllo di legittimita' sugli atti che implicano impegni di bilancio, la revisione del bilancio e del conto consuntivo, nonche' la vigilanza sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. 5. I bilanci di previsione ed i piani finanziari devono essere in pareggio. L'eventuale disavanzo, rilevato dai rendiconti, deve essere assorbito con il bilancio o piano finanziario biennale successivo a quello in cui si e' formato il disavanzo stesso. 6. Quando si verificano inadempienze ad obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da direttive della Giunta regionale o dell'assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, gli IACP possono essere diffidati dall'assessore stesso con assegnazione di un termine perentorio di esecuzione. 7. Qualora l'ente diffidato non provveda entro il termine prescritto, l'assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici puo' nominare un commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono inserite d'ufficio nel bilancio dell'ente. 8. I bilanci di previsione e consuntivi, di cui al comma 2, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.".