Art. 54.
     Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1. L'art. 16 della legge regionale 1  settembre  1982,  n.  75,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 16 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza sugli IACP sono
esercitate   dall'assessore  regionale  all'edilizia  ed  ai  servizi
tecnici  il  quale  puo'  disporre  ispezioni  e  verifiche  ai  fini
dell'accertamento  delle  circostanze  di  cui  all'art.  14, nonche'
assumere   elementi   istruttori,   sulle   materie   di   competenza
dell'istituto   ai   fini   del   buon   andamento   della   gestione
amministrativa degli enti stessi.
  2.  Le  deliberazioni  adottate  dagli  IACP  sono   immediatamente
esecutive  e non necessitano di trasmissione all'organo di vigilanza,
con la sola eccezione, a fini di mera comunicazione  informativa,  di
quelle  riguardanti  il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
da adottarsi in termini economico-patrimoniali, i piani finanziari, i
regolamenti, i programmi di attivita' edile e manutentiva, le  piante
organiche e gli incarichi dirigenziali.
  3.  Il  bilancio  consuntivo  deve  essere  trasmesso all'organo di
vigilanza, certificato  da  idonea  societa'  di  certificazione  dei
bilanci.
  4.  Le  funzioni  di controllo generale sono esercitate dai collegi
dei revisori cui compete il controllo di legittimita' sugli atti  che
implicano  impegni di bilancio, la revisione del bilancio e del conto
consuntivo, nonche' la  vigilanza  sull'osservanza  dello  statuto  e
delle    disposizioni    regolamentari    e    l'attestazione   della
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
  5. I bilanci di previsione ed i piani finanziari devono  essere  in
pareggio. L'eventuale disavanzo, rilevato dai rendiconti, deve essere
assorbito  con  il bilancio o piano finanziario biennale successivo a
quello in cui si e' formato il disavanzo stesso.
  6. Quando si  verificano  inadempienze  ad  obblighi  derivanti  da
disposizioni  legislative o regolamentari o da direttive della Giunta
regionale o  dell'assessore  regionale  all'edilizia  ed  ai  servizi
tecnici,  gli IACP possono essere diffidati dall'assessore stesso con
assegnazione di un termine perentorio di esecuzione.
  7.  Qualora  l'ente  diffidato  non  provveda  entro   il   termine
prescritto,  l'assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici
puo' nominare un commissario per il compimento degli atti  necessari.
Le spese relative sono inserite d'ufficio nel bilancio dell'ente.
  8.  I  bilanci  di previsione e consuntivi, di cui al comma 2, sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.".