Art. 55.
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1. All'art. 24, comma 1, lettera e), della legge regionale 75/1982,
come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 45/1993 e
modificato dall'art. 2 della legge regionale 31/1995, le parole "lire
20.000.000" sono sostituite dalle parole "L. 30.600.000".
  2. In via transitoria,  in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'art.
25-bis,  comma  1,  lettera  d),  della legge regionale 75/1982, come
aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 45/1993, la  disposizione
di  cui  al comma 1 trova applicazione anche in riferimento a tutti i
bandi  di  concorso  per  l'assegnazione  di  alloggi   di   edilizia
sovvenzionata  i cui termini di presentazione delle domande non siano
scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo  di  cui  al
comma  1  viene aggiornato in conformita' alla variazione dell'indice
del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.