Art. 55. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. All'art. 24, comma 1, lettera e), della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 45/1993 e modificato dall'art. 2 della legge regionale 31/1995, le parole "lire 20.000.000" sono sostituite dalle parole "L. 30.600.000". 2. In via transitoria, in deroga a quanto stabilito dall'art. 25-bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 45/1993, la disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in riferimento a tutti i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata i cui termini di presentazione delle domande non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformita' alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.