Art. 56. Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. L'alinea del terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 75/1982 e' sostituito dal seguente: "La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e' presieduta da un magistrato designato dal presidente del tribunale nel cui circondario e' compresa la sede dell'istituto, ed e' composta:".