Art. 56.
        Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1. L'alinea del terzo comma  dell'art.  29  della  legge  regionale
75/1982 e' sostituito dal seguente:
  "La  commissione  per  l'accertamento  dei  requisiti soggettivi e'
presieduta da un magistrato designato dal  presidente  del  tribunale
nel  cui  circondario  e'  compresa  la  sede  dell'istituto,  ed  e'
composta:".