Art. 58.
       Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 75/1982
            in materia di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  All'art.  33  della  legge regionale n. 75/1982, come da ultimo
sostituito dall'art. 59 della lege regionale 18/1993, al comma 2,  le
parole "e vincolante" sono, abrogate.
  2.  All'art.  33  della  legge  regionale  75/1982,  come da ultimo
sostituito dall'art. 59 della legge regionale 18/1993,  al  comma  3,
dopo  le  parole "dalla direzione regionale." sono aggiunte le parole
"Decorsi 60 giorni dalla presentazione della documentazione senza che
ci sia  stato  un  pronunciamento  negativo,  il  parere  si  ritiene
favorevole.".