Art. 58. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. All'art. 33 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 59 della lege regionale 18/1993, al comma 2, le parole "e vincolante" sono, abrogate. 2. All'art. 33 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 59 della legge regionale 18/1993, al comma 3, dopo le parole "dalla direzione regionale." sono aggiunte le parole "Decorsi 60 giorni dalla presentazione della documentazione senza che ci sia stato un pronunciamento negativo, il parere si ritiene favorevole.".